Green pass: soggetti esentati

Il D.L. n. 127/2021 esonera dall’obbligo di possedere e di esibire il Green pass tutti coloro che sono “esenti dalla campagna vaccinale”, sulla scorta di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute.

Le certificazioni mediche dei lavoratori esentati devono contenere:

– i dati anagrafici identificativi dell’interessato;

– la specifica dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105”;

– la data di fine di validità della certificazione (“certificazione valida fino al”);

– dati che individuano specificamente il servizio vaccinale in cui opera il Medico vaccinatore ovvero l’Azienda o il Servizio Sanitario Regionale presso cui opera il Medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta che redige il certificato;

– il timbro e firma del medico certificatore (apposti anche in modalità digitale);

– il numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.