Assenza ingiustificata dal lavoro: regole e sanzioni

Quando si configura l’assenza ingiustificata dal lavoro e quali sono le conseguenze per il rapporto di lavoro? Nel corso del rapporto può accadere che il dipendente sia assente dal lavoro. Di norma, per questi periodi spetta comunque la retribuzione, posto che dipendono da cause legittime come ferie e permessi retribuiti, malattia, gravidanza, infortuni sul lavoro, permessi legge 104 ecc.

Oltre ai casi citati, esistono altre assenze che pur non essendo retribuite giustificano l’assenza del dipendente, tra cui:

  • Permessi per malattia del bambino;
  • Aspettativa non retribuita;
  • Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali;
  • Congedo non retribuito per gravi motivi personali;
  • Aspettativa per lavoratori tossicodipendenti o loro familiari.

Da ultimo possono verificarsi delle assenze ingiustificate, che oltre a non essere retribuite non sono nemmeno determinate da alcun valido motivo, peraltro non dimostrabile presentando documenti o certificati (come avviene ad esempio per malattie e infortuni). Al di là degli effetti economici, a seconda delle previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari le assenze senza giustificazione possono esporre il dipendente a pesanti responsabilità fino a portare, nei casi estremi, al licenziamento.

Assenza ingiustificata dal lavoro: responsabilità disciplinare

L’assenza ingiustificata può esporre il dipendente a una responsabilità disciplinare. Questo significa che l’azienda, previo obbligatorio espletamento di una procedura di contestazione può sanzionare il dipendente con ammonizione scritta, multa, sospensione, trasferimento o licenziamento.

Procedura disciplinare

Prima di irrogare qualsiasi sanzione disciplinare, la normativa (art. 7 Legge n. 300/70 cosiddetto “Statuto dei lavoratori”) impone di:

  • Rendere noto al dipendente che il suo comportamento è contrario al codice disciplinare;
  • Aver sentito ed esaminato le sue eventuali giustificazioni.

Passi da compiere

Il primo passo da compiere è la consegna del richiamo disciplinare al dipendente. Questo dev’essere prodotto in forma scritta con raccomandata consegnata a mani del lavoratore (che dovrà firmarla per ricevuta) o, in alternativa, sempre con raccomandata all’indirizzo noto e con ricevuta di ritorno.

Il dipendente ha cinque giorni di tempo dalla consegna della contestazione per presentare sue eventuali giustificazioni (i giorni sono di calendario e si considerano anche i festivi).

Una volta superata la finestra temporale per le eventuali giustificazioni, l’azienda deve decidere se irrogare o meno la sanzione.

Nel primo caso, qualsiasi provvedimento dev’essere comunicato in forma scritta, specificando altresì i motivi alla base della decisione.

In caso di chiusura del procedimento senza sanzioni, sebbene non sia obbligatorio, è consigliabile comunque comunicare la scelta al dipendente in forma scritta.

Licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata dal lavoro

Laddove l’assenza del dipendente sia tale da giustificare la risoluzione del contratto, l’azienda è tenuta a comunicare il licenziamento in forma scritta, indicando i motivi alla base della decisione, la condotta del dipendente, le sue eventuali giustificazioni e le ragioni per cui non sono state accolte.

Quando la condotta del dipendente è di gravità tale da non consentire la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto si parla di licenziamento per giusta causa. In questa fattispecie non è dovuto il preavviso, pertanto il rapporto si considera cessato dal giorno della contestazione dell’addebito ovvero, a scelta dell’azienda, dal momento in cui il dipendente riceve la lettera di licenziamento.

Se invece si ricade nella fattispecie del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, tra la data di contestazione dell’addebito o quella di comunicazione del licenziamento e l’ultimo giorno lavorato deve trascorrere un periodo di tempo definito dal contratto collettivo applicato, cosiddetto periodo di preavviso.

Questo ha infatti la funzione di consentire al dipendente di trovare una diversa collocazione lavorativa prima che il contratto si risolva definitivamente.

Se l’azienda non rispetta il preavviso è tenuta a corrisponderne in busta paga l’indennità sostitutiva, da quantificarsi con la retribuzione cui avrebbe avuto diritto il dipendente per il periodo tra la data del licenziamento e quello che sarebbe stato l’ultimo giorno di lavoro se il preavviso fosse stato osservato.

Il licenziamento del dipendente dev’essere comunicato al Centro per l’impiego a mezzo invio del modello Unilav, entro cinque giorni decorrenti dall’ultimo lavorato.

Ticket Naspi (o contributo licenziamento)

Nei casi di licenziamento di un dipendente a tempo indeterminato l’azienda è tenuta a corrispondere all’INPS il cosiddetto “ticket licenziamento”, la cui funzione è quella di finanziare l’indennità di disoccupazione NASPI.

Retribuzione

Per le assenze ingiustificate non spetta alcun tipo di retribuzione, così come non maturano gli altri elementi differiti quali ferie, permessi, TFR, mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima se prevista dal CCNL applicato).