Bonus assunzioni 2020, alternanza scuola lavoro

L’art. 1, co, 108 della L. n.205/2017 prevede, altresì, due casi nei quali l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

In particolare, l’agevolazione piena è prevista per i datori di lavoro privati che assumono, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio:

  • studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro;
  • studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Nel caso di assunzione di giovani tra i 15 e i 29 anni con contratto di apprendistato professionalizzante i datori di lavoro hanno diritto a uno sgravio contributivo in base al numeri di dipendenti:

  • con meno di 9 dipendenti hanno un’aliquota contributiva pari all’1,5% il primo anno, al 3% il secondo anno, il 10% il terzo anno;
  • con più di 9 dipendenti l’aliquota è pari al 10%.