Bonus assunzioni giovani under 36 ok dalla comunità europea

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

L’esonero in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla
circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del
settore agricolo.

Rapporti di lavoro incentivati

L’incentivo in esame spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le
trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate
nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano
compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il
medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Il requisito
anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età
inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni.

Assetto e misura dell’incentivo

L’incentivo introdotto è pari, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. (esclusa l’inail).
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è,
pertanto, pari a 500 euro.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere
proporzionalmente ridotto.

Con riferimento alla durata del periodo di fruizione dell’agevolazione, l’articolo 1, comma 10,
della legge di Bilancio 2021 specifica che la misura spetta per un periodo massimo di trentasei
mesi
a partire dalla data dell’evento incentivato.

Come espressamente stabilito dal successivo comma 11 del medesimo articolo, l’esonero
spetta per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino
assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Condizioni generali

La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito elencate:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia
    di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e
    rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o
    aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
    comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Condizioni specifiche

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato alla sussistenza, alla data
dell’assunzione, delle seguenti condizioni:
1) il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto trentasei anni. Ciò
vuol dire che possono accedere all’esonero contributivo in trattazione i datori di lavoro che
assumano giovani con un’età massima di trentacinque anni e 364 giorni. Analoghi limiti
anagrafici valgono nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo
indeterminato;
2) il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il
medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato. Al riguardo, si precisa che, come previsto dal comma 101 dell’articolo 1
della legge di Bilancio 2018, i periodi di apprendistato, svolti in precedenza, non sono ostativi
al riconoscimento dell’agevolazione.

3) i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai
sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima
qualifica nella stessa unità produttiva.

4) i datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai
sensi della legge n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica
nella stessa unità produttiva.