Comunicazioni obbligatorie collocamento

I datori di lavoro sono tenuti a comunicare ai Centri per l’impiego del luogo in cui si svolgono le attività lavorative assunzioni, cessazioni, trasformazioni, proroghe, variazioni e rettifiche dei rapporti di lavoro, secondo i tempi previsti dalla normativa vigente in materia.

I soggetti obbligati a presentare le comunicazioni obbligatorie sono:

  • i datori di lavoro privati (per il tramite di professionisti abilitati);
  • le pubbliche amministrazioni;
  • gli enti pubblici economici;
  • le agenzie di somministrazione.

Comunicazioni di assunzione

Salvo i casi particolari sotto indicati, le comunicazioni di assunzione devono pervenire entro il giorno antecedente a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, per le assunzioni effettuate con i seguenti contratti:

  • contratto di lavoro subordinato;
  • contratti di lavoro parasubordinato e assimilato ;
  • socio lavoratore di cooperativa;
  • associato in partecipazione con apporto di lavoro.

Comunicazione di cessazione

La comunicazione di cessazione deve pervenire entro 5 giorni. Nei casi di rapporto di lavoro a termine deve essere comunicata solo se la data di cessazione è diversa da quella indicata al momento dell’assunzione.

Sanzioni

L’inadempimento degli obblighi sopra menzionati è soggetto a sanzione amministrativa.