Congedo di paternità obbligatorio

Il nuovo congedo di paternità obbligatorio sostituisce, quindi, il congedo obbligatorio del padre
e il congedo facoltativo del padre.

Il nuovo articolo 27-bis dispone che:

1. Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque
mesi successivi
, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili
ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco
temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

  1. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.
  2. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre
    lavoratrice.
  3. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
  4. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi
    dell’articolo 28.
  5. Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui
    intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in
    relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto

Il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti,compresi:

  • i lavoratori domestici,
  • i lavoratori agricoli a tempo determinato.

Per entrambe le categorie è, tuttavia, necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro in
essere al momento della fruizione del congedo.

La novella normativa riconosce il diritto dei padri lavoratori dipendenti di fruire di dieci giorni
lavorativi di congedo di paternità obbligatorio a partire dai due mesi prima della data presunta
del parto ed entro i cinque mesi successivi alla data del parto.

La fruizione del congedo può essere frazionata a giorni ma non può essere frazionata a ore.

L’indennità è pagata dal datore di lavoro, che anticipa al lavoratore la corresponsione dell’indennità da parte dell’INPS. In taluni casi, invece, è direttamente L’inps a pagare l’indennità al papà lavoratore.