Congedo matrimoniale

La legge prevede che possa fruirne tutti lavoratori dipendenti che:

– possono far valere un rapporto di lavoro di durata almeno pari ad una settimana;

– hanno superato il periodo di prova;

– si assentano effettivamente dal lavoro, nell’arco di 60 giorni dalla celebrazione del matrimonio.

Il congedo matrimoniale ha una durata di 15 giorni, ma una durata diversa può essere prevista da alcuni contratti nazionali del lavoro.

Il congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi lavoratori che possono fruirne anche contemporaneamente.

Per i giorni di effettiva assenza dal lavoro, l’INPS è tenuto ad erogare un’indennità pari ad un massimo di 7 quote di retribuzione giornaliera, con riferimento alle seguenti categorie di lavoratori:

– operai;

– apprendisti;- lavoratori a domicilio;

– marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative;

– ai lavoratori che, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non siano comunque in servizio.

Il datore di lavoro:

anticipa l’indennità;

– la conguaglia attraverso il flusso UniEmens;

integra l’indennità fino a garantire la normale retribuzione spettante per i 15 giorni di durata del congedo.

La retribuzione relativa al periodo congedo matrimoniale è invece posta interamente a carico del datore di lavoro nei seguenti casi:

– impiegati, apprendisti impiegati, dirigenti di aziende che svolgono la lavorazione del tabacco;

– aziende agricole;

– commercio;

– credito ed assicurazioni;

– enti locali e statali;

– lavoratori domestici;

– giornalisti.

Deve essere concesso entro i 30 giorni e non oltre i 60 giorni successivi alla celebrazione.

Il lavoratore è tenuto a presentare la relativa richiesta con un preavviso di almeno 6 giorni, mentre, al rientro in azienda, è necessario presentare una copia del certificato di matrimonio.