Il corrispettivo Cmor è un indennizzo che viene garantito al fornitore, se prima del passaggio a quello nuovo, l’utente risulta moroso nei confronti del primo delle ultime tre mensilità.
Il corrispettivo Cmor viene quindi indicato nella bolletta del nuovo fornitore, per consentire a quello precedente, rimasto insoddisfatto, di recuperare quanto non ancora riscosso. Indennizzo che può essere addebitato nella bolletta del nuovo gestore a condizione che l’importo sia pari o superiore a 10 euro. La disciplina del Cmor e del suo funzionamento è contenuta in particolare nella Delibera Arera n. 593/2017/R.
Il Cmor si applica infatti alle seguenti tipologie di utenze:
- elettriche a bassa tensione;
- domestiche di gas naturale;
- domestiche condominiali con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno;
- usi diversi con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno.
Il Cmor non viene riconosciuto sempre e comunque, ma solo in presenza di determinate condizioni e presupposti:
- l’indennizzo deve essere richiesto nel termine compreso tra i sei e i dodici mesi dal passaggio al nuovo gestore per consentire all’utente di procedere al pagamento delle ultime bollette;
- esso riguarda solo le utenze sopra indicate;
- il cliente deve essere stato moroso negli ultimi tre mesi del contratto precedente;
- il fornitore deve aver adempiuto a tutti gli obblighi relativi alla chiusura del contratto, compresa l’emissione della fattura finale;
- l’utente deve essere stato messo in mora. Morosità che, se riguarda il gas, deve essere avvenuta a mezzo raccomandata e in quella sede l’utente deve essere stato informato che in caso di mancato pagamento gli sarebbe stato applicato l’indennizzo Cmor per il precedente fornitore.
- il cliente anche sopo la messa in mora deve risultare inadempiente;
- il credito del fornitore non deve fare riferimento a corrispettivi dovuti per la ricostruzione dei consumi a causa del cattivo funzionamento del misuratore dell’energia elettrica o del gas;
- il fornitore deve aver risposto alla richiesta di rettifica della fatturazione o al reclamo relativo ai corrispettivi non pagati e deve aver pagato gli indennizzi automatici previsti dal TIQV, se i tempi della non sono stati rispettati.
L’indennizzo Cmor viene indicato nella bolletta del nuovo gestore. In particolare questa voce di costo è rinvenibile nella sezione “altre voci comprese nella bolletta elettrica” con un’apposita dicitura da cui emerge chiaramente l’addebito del precedente fornitore, a titolo di indennizzo.