Credito imposta sulla locazione di immobili.

L’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici sulla disposizione contenuta nell’articolo 28 del Decreto Rilancio.

Si tratta della norma che consente ai locatari esercenti attività economica che hanno avuto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente – di riconoscere con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, un credito di imposta:

  • pari al 60% dell’ammontare mensile del canone, per i contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili;
  • pari al 30% dell’ammontare mensile del canone, per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.

Chi può beneficiare

Possono beneficiare del credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.

Nel caso di soggetti esercenti attività commerciale, la condizione è che devono aver subito un calo del fatturato del 50%.

Nella platea dei beneficiari, non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività, sono inclusi anche i soggetti in regime forfetario e gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.

Altri chiarimenti

Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese; pertanto può accadere che il credito d’imposta spetti anche solo per uno dei tre mesi previsti.

Altra importante precisazione resa è quella secondo la quale il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, rilevando solo l’effettivo utilizzo dello stesso.

E’ necessario poi che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito d’imposta: nel caso in cui, invece, il canone non sia stato pagato la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento.

Il suddetto credito d’imposta per le locazioni, infatti, può essere utilizzato:

  • in compensazione;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.

In alternativa, esso può anche essere ceduto:

  • al locatore;
  • al concedente

In tal caso, con la cessione al locatore si paga solo la differenza.

Circa l’utilizzo in compensazione – precisa la circolare n. 14/E/2020 – questa deve avvenire successivamente al pagamento dei canoni agevolabili, mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate.

Codice tributo per la compensazione

L’Agenzia delle Entrate ha emanato anche il codice tributo per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e sull’affitto d’azienda.

Si tratta del codice: “6920” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito, nel formato “AAAA”.