Decreto Cura Italia titolo II – Misure a sostegno del lavoro art. 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)

  1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli
    agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non
    trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di
    orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza
    epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le
    organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro,
    trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e
    comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione
    figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del
    settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a
    lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L’accordo di cui al presente comma
    non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
  2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.
  3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per
    l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.
    Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con
    uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e
    delle finanze.
  4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome
    interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui
    efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni
    e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che
    provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei
    limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le
    istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. L’INPS provvede al monitoraggio del
    rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
    alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato
    raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri
    provvedimenti concessori.
  5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento
    e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige,
    costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le
    relative prestazioni.
  6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, primo
    periodo del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di
    pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma
    6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
  7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
  8. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.