Dimissioni del dipendente a tempo determinato

Il contratto a termine è per sua stessa definizione un rapporto di lavoro che prosegue fino ad una data prefissata, pertanto una volta raggiunta si risolve automaticamente.

Prima della scadenza e una volta trascorso il periodo di prova, le parti possono legittimamente recedere solo in presenza di motivi di particolare gravità:

  • L’azienda può licenziare solo per giusta causa o impossibilità sopravvenuta della prestazione qualora l’evento, pur se prevedibile, non era evitabile;
  • Il lavoratore può dimettersi solo in presenza di una giusta causa.

Dimissioni contratto a tempo determinato: per giusta causa

Quali sono i comportamenti talmente gravi da integrare la giusta causa? La casistica è individuata dalla giurisprudenza di Cassazione:

  • Mancato o ritardato pagamento della retribuzione;
  • Omesso versamento dei contributi previdenziali;
  • Mobbing;
  • Consistente svuotamento delle mansioni, tali da pregiudicare il bagaglio professionale del dipendente;
  • Molestie sessuali del datore;
  • Comportamento ingiurioso del superiore gerarchico;
  • Datore che pretende prestazioni illecite dal dipendente.

A livello economico, il lavoratore che si dimette per giusta causa da un rapporto a tempo determinato ha diritto al risarcimento del danno da parte del datore (da liquidarsi in busta paga) calcolato sulla base della retribuzione cui avrebbe avuto diritto se il contratto fosse arrivato a scadenza (a meno che nel frattempo non abbia trovato un’altra occupazione), comprese le somme maturate a titolo di mensilità aggiuntive (tredicesima o eventuale quattordicesima a seconda del contratto collettivo applicato). Non è dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso.

Dimissioni dal contratto a termine: senza giusta causa

Le dimissioni prive di giusta causa e presentate al di fuori del periodo di prova costituiscono un’inosservanza del contratto di lavoro. In questi casi il datore può chiedere al lavoratore un risarcimento del danno, che si concretizza in una trattenuta in busta paga.

La quantificazione del pregiudizio subito è a discrezione dell’azienda. Questa può anche discostarsi dall’ammontare delle retribuzioni cui il dipendente avrebbe avuto diritto se non si fosse dimesso; infatti possono venire in considerazione elementi che riguardano l’attività produttiva e la sua programmazione a medio-lungo periodo.