Fringe Benefit 2019: cosa sono, deduzione fiscale Ires e tassazione per le imprese

Per fringe benefit si intende qualsiasi reddito in natura, bene, servizio, corrisposto al dipendente dal datore del lavoro e che può avere un differente trattamento fiscale a seconda si tratti di erogazioni liberali, autovetture concesse in uso ai dipendenti, rimborsi spese per trasferte o omaggi e altri casi come mense, asili nido trasporto pubblico o altro.

Cosa sono i fringe benefits

Come detto precedentemente i fringe benefit sono tutte quelle componenti di reddito come beni o servizi o qualsiasi altra cosa suscettibile di avere una valutazione economica che viene data al dipendente e che in base al principio di omnicomprensività dovrebbero essere assoggettate a tassazione in busta paga al dipendente ma che, come vedremo nel seguito, godono di regimi di esenzione. La differenziazione è molto importante perché serve a capire:

  1. Correttezza dell’imposizione in busta paga
  2. Correttezza della deduzione in capo alla società
  3. Correttezza delle ritenute da applicare nella busta paga del dipendente
  4. Determinazione della base imponibile ai fini INPS

Trattamento fiscale del Fringe benefit

Detto questo si tratta di analizzare il trattamento fiscale che può avere nella busta paga del dipendente il fringe benefit ed il trattamento relativo alla possibile deduzione ai fini Ires per il datore di lavoro. Partiamo con il dire che il principio generale prevede una correlazione stretta tra tassazione in capo al dipendente del fringe benefit e deduzione del costo da parte dell’impresa. A questo è necessario introdurre un secondo livello di analisi che permetterà la corretta deduzione del costo ai fini ires ed il perimetro entro cui effettuare la valutazione della deducibilità del costo sostenuto a titolo di fringe benefit. Dovete infatti sempre cooridnare due articoli tra loro che sono l’articolo 95 e l’articolo 100 del Tuir.
Tuttavia vi sono diverse eccezioni che registrano da una parte la non tassazione o la limitata tassazione fiscale in busta paga e altre norme che disciplinano la parziale o totale indeducibilità del costo sostenuto per il fringe benefit ai fini ires.

Il trattamento fiscale del fringe benefit parte dall’assunto che non è altro che il reddito in natura corrisposto al dipendente e che rappresenta un costo deducibile Ires per l’azienda ed un reddito tassabile Irpef in busta paga del dipendete. Prevale possiamo dire una norma che riconosce la piena deducibilità del costo solo se è prevista la piena tassazione in busta paga.

In questo articolo parliamo dei fringe benefit e della loro tassazione in capo all’impresa ai fini Ires che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 95 del Tuir e dell’articolo 51 che definiscono rispettivamente le spese per prestazioni di lavoro deducibili per l’impresa e le componenti che entrano nella determinazione del reddito dipendente tassabile in busta paga.

I fringe benefit più classici: le auto concesse in uso promiscuo al dipendente

Abbiamo più vole parlato della deducibilità legata ai costi delle auto concessi ai dipendenti ma non della tassazione applicata in capo al dipendente che nel caso delle auto assume una quantificaizone forfettaria calcolata come il 30%  della percorrenza convenzionale annua di 15 mila chilometri stabilita dall’ACI per quel tipo di auto. In pratica si prendono le tabelle ACI si calcola pa percorrenza di 15 mila chilometri e si prende il 30%: il valore sarà il reddito che aumentarà le voci retributive che troverete in busta paga ogni mese. Se l’azienda vi applica una decurtazione o vi fattura l’utilizzo dell’auto quella quota che pagate andrà a decurtare il fringe benefit tasato in busta paga al pari di una detrazione (Cfr Circolare AE 1 del 2007).

Costi deducibili comunque ex articolo 95 del Tuir: gli omaggi ai dipendenti

Sono beni e servizi comunque deducibili Ires per l’impresa indipendentemente dal fatto che siano successivamente tassati nella busta paga del dipendente: parliamo delle erogazioni liberali e degli omaggi distinguendo questi ultimi dal fatto sono deducibili nel limite di 258,23 euro l’anno, al pari di quanto non sono tassati in busta paga.

Le erogazioni liberali che seguono il criterio della deduzione impresa – tassazione in busta paga

Per le erogazioni liberali abbiamo qualche requisito da rispettare per mantenere la piena deducibilità e consiste nel fatto che possono essere effettuate alla generalità dei dipendenti o anche a singole categorie purchè nei limiti del 5 per mille del costo del personale emergente dalla dichiarazione dei redditi. Per l’individuazione del montante su cui calcolare il 5 per mille potete fare riferimento anche al bilancio di esercizio. Tali erogazioni possono essere quei beni e servizi offerti in occasione di festività o ricorrenze aziendali, ma possono anche consistere nelle più comuni somministrazioni di alimenti o bevande o pasti in occasione di mense o nella erogazione di buoni pasto, purchè il loro valore non sia superiore a 5,29 euro al giorno. Se ci fate caso infatti nella vostra busta paga i buoni pasto al di sotto di quella soglia moltiplicati per il numero di giorni lavorativi non sono tassati; se ne prendete di più siete tassati ai fini Irpef sulla parte eccedente intesa tanto in numerosità di buoni pasto (ex mi danno due buoni pasto al giorno) tanto nell’importo unitario (esempio buoni pasto da 6 euro).
Oppure potreste erogare (se siete gli imprenditori) servizi di trasporto diretti ai dipendenti (esempio pullman per i residenti fuori dal territorio comunale). Ulteriore erogazione liberale potrebbe essere quella legata alla erogazione di sussidi per gli studi per i figli, o anche per il pagamento delle rette per asili nido o colonie climatiche.

Possiamo dividere i fringe benefit in astratto in tre categorie: quella per cui si prevede un limite di importo e riconducibile ad omaggi concessi al personale dipendente, quelli che indipendentemente dall’importo sono deducibili perché sono al tempo stesso tassati in capo al dipendente in busta paga e quelli che subiscono una differente tassazione per via della loro specifica natura come il caso per esempio delle auto).

Da un punto di vista generale i beni in natura o i servizi o denaro e qualsiasi bene suscettibile di quantificazione monetaria erogato alla generalità dei dipendenti (ossia non ad uno specifico ma a categorie omogenee) è deducibile per l’impresa ma nei limiti di quanto disciplinato dall’articolo 100 del Tuir che limita appunto la deducibilità al fatto che tali costi devono comunque essere inferiori al 5 per mille dei costi del personale dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Occhio quindi a confrontare sempre questi articoli per coordinarli tra di loro in modo da mettere in un insieme quel paniere di voci che alimenta il limite del cinque per mille sulla base dei fringe benefit definiti dall’articolo 100 del tuir

Fattispecie che seguono regole proprie: le auto aziendali

Un esempio tipico che potrebbe anche essere oggetto di variazioni proprio in questi giorni è proprio la deduzione fiscale dei costi per le auto concesse in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo di imposta che ora consente la deduzione Ires nei limiti del 90%.

Le trasferte dei dipendenti ed i rimborsi a piè di lista

Lo stesso però avviene per altre tipologie di costi come anche le spese per le trasferte che generano i cosiddetti rimborsi a piè di lista deducibili al 100% mentre in capo al dipendente non sono affatto tassabili e non ne vedrete evidenza se non attraverso una indennità di trasferta che tuttavia ha altra natura. Tuttavia come sapete sono previsti dei limiti di giornalieri di spesa per le trasferte nazionali che sono pari a 180,76 euro al giorno a titolo di vitto e alloggio, mentre salgono a 258,23 nel caso di trasferte all’estero.

  Trasferte con metodo analitico – Spese non documentabili Italia 15,49 Estero  25,82
Trasferte con metodo forfetario – Vitto e alloggio 15,49 25,82
Trasferte con metodo forfetario – Vitto e alloggio rimborsati 30,99 51,65
Trasferte con metodo forfetario 46,48 77,47

Prestito concesso ai dipendenti

Un altro caso che permette la deduzione Ires del fringe benefit da una parte e che prevede diverse regole per la determinazione del fringe benefit tassabile in busta paga del dipendente che ne fruisce è il prestito concesso ai  dipendenti che saranno tassati in busta paga solo per il differenziale tra tasso di interesse concesso dall’impresa rispetto a quello di mercato in quanto si riconosce questo come effettivo beneficio concesso al dipendente.

Fabbricati concessi in uso al dipendente

Ma si potrebbe avere o i fabbricati concessi in locazione al dipendente e che per il dipendente sono ma rappresentano delle fattispecie ben meno ricorrenti per cui si invita chi è interessato a richiederne un approfondimento a seconda della sua fattispecie. Vi rientrano anche le spese straordinarie di manutenzione e anche quelle oridinarie ma solo per energia elettrica luce e gas, riscaldametno, spese condominiali e anche la tares o tarsu o tia.

Regali ai dipendenti

Esiste comunemente anche il caso di azienda che regala o offre prodotti ai dipendenti che sono al di sopra della franchigia. Il loro valore sarà calcolata secondo le indizioni della norma in misura paria l prezzo mediamente praticato al grossista nelle cessioni aziendali. Chiarisco inoltre che i regali ai dipendenti non sono classificabili come spese di rappresentanza.

Ulteriore precisazione è che per fringe benefit si intende anche tutto quanto sopra descritto e anche altro che viene però erogato al coniuge del dipendente o anche ai suoi familiari, indipendentemente dal fatto che siano a carico o meno.

Esclusioni dalla tassazione come fringe benefit

Non sono considerati fringe benefit e pertanto non dovranno essere soggetti  a tassazione e ritenute in busta paga le seguenti voci:

  • I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori INPS ed INAIL versati, sia per quello che concerne le quote a carico del datore di lavoro sia quelle versate dal lavoratore come anche i contributi versati all’Enpals, INPGI o altro istituto in base a norme di legge;
  • Stesso dicasi per i contributi versati per l’assistenza sanitaria fino ad un importo di euro 3.615,20 euro annuo;
  • Sopra abbiamo visto anche il benefit della mensa aziendale erogata alla generalità dei dipendenti presso la società  a nulla rilevando la differenza se organizzate da terzi, interne o esterne, card aziendali, buoni pasto ticket o simili purché di importo inferiore giornalmente a 5,29 euro e le indennità sostitutive.
  • Servizi di trasporto collettivo dei dipendenti dal luogo di abitazione alla sede di lavoro e ritorno anche in questo caso a nulla rilevando se il pullman è dell’azienda o se l’azienda si  serve, come posso immaginare, di società terze con un contratto in outsourcing;