La malattia durante LA CASSA INTEGRAZIONE

Estratto dal MESSAGGIO INPS N. 1822 DEL 30.04.2020

L’Istituto per rispondere ai dubbi di consulenti ed aziende non ci mette molto ed in sostanza ritiene di potersi limitare a confermare quanto già disciplinato a suo tempo dalla circolare n. 197/2015, per quanto riguarda le integrazioni salariali (Cig), e dalla circolare n. 130/2017, relativamente alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale (Fis). Queste regole sono identiche per entrambi gli ammortizzatori. Di seguito quanto indicato in merito alla Cassa Integrazione Guadagni.

“Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali. Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casi: – se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa; – qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione. Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.”