Lavoratrice in gravidanza: quando non opera il divieto di licenziamento

Oggetto

Eccezioni al divieto di licenziamento

Domanda

Sono una lavoratrice dipendente del settore privato, volevo porre alla vostra attenzione il seguente quesito: durante la gravidanza, esistono dei casi in cui un’azienda ha la possibilità di licenziare la propria dipendente oppure la lavoratrice è sempre e comunque tutelata?

Risposta

Sebbene alcuni datori di lavoro ritengano la gravidanza di una propria dipendente un periodo di difficoltà per la prosecuzione della propria attività, anche per via delle numerose (e ci permettiamo di dire sacrosante) limitazioni che le legge impone nell’adibire al lavoro le donne in stato di gravidanza, il legislatore impedisce che sia ammesso il licenziamento in tale circostanza.

ATTENZIONE! – A norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo n. 151/2001 e ss. mm. ii., infatti, le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

A riguardo, occorre precisare che per stabilire l’inizio del periodo di gravidanza – posto che determinare con esattezza il momento del concepimento non è sempre agevole – si applica la presunzione legale,secondo cui il concepimento siintende avvenuto 300 giorni prima della nascita del bambino.

NOTA BENE – Il licenziamento intimato durante il periodo tutelato dalla legge è, dunque, da ritenersi nullo.

Tuttavia, è lo stesso legislatore – sempre nel richiamato articolo 54 del D.Lgs. n. 151/2001 – a prevedere delle ipotesi in cui il divieto di licenziamento non possa essere applicato.

In particolare, ai sensi del terzo comma dell’articolo 54 sopra citato, il divieto di licenziamento non si applica nel caso di:

•colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

•cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta;

•ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;

•esito negativo della prova.