Lavoro e assenza dipendente causa maltempo

Prestazione mancata per cause di forza maggiore occorse al lavoratore

In linea di principio, se il lavoratore non riesce ad arrivare in ufficio, l’impossibilità sopravvenuta libera il dipendente dall’obbligo della prestazione lavorativa, anche se in linea teorica potrebbe anche esonerare il datore di lavoro dall’obbligo di pagare la retribuzione.

Ad impedire che questo avvenga (ovvero che le ore non lavorate vengano tolte dalla busta paga), intervengono i contratti di lavoro , i quali prevedono sempre un monte ore di permessi legati proprio al verificarsi di eventi eccezionali.

Tutto questo a condizione che il lavoratore comunichi l’assenza con tempestività e fornisca le relative motivazioni.

Prestazione mancata per cause di forza maggiore occorse al datore di lavoro

Ma c’è anche il caso in cui la prestazione lavorativa non si possa svolgere non per indisponibilità del lavoratore ma viceversa per impossibilità del datore di lavoro dovuta alle cosiddette cause di forza maggiore.

Si parla quindi di casi, come appunto il maltempo, che non solo non dipendono dalla volontà del datore di lavoro, ma sono anche estranee a ragioni produttive e all’organizzazione del lavoro.

Anche in questo caso, si applicano gli stessi strumenti precedenti, quindi si possono ad esempio utilizzare i permessi.