Nota-INL-prot-7964-del11092019

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Agli
Al
All’
All’
e p.c.
Al
Alla
Alla
All’
Ispettorati interregionale e territoriali del lavoro
Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
INPS
Direzione centrale entrate e recupero crediti
INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo
Comando generale della Guardia di Finanza
Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento
Ispettorato regionale del lavoro di Palermo
Oggetto: art. 7, commi 1, 2 e 15 bis, D.L. n. 4/2019 – ulteriori indicazioni.
Pervengono allo scrivente Ufficio richieste di chiarimenti in ordine all’applicazione dell’aggravante
sanzionatoria di cui all’art. 3, comma 3 quater, D.L. n. 12/2002, prevista anche nelle ipotesi di impiego di
lavoratori beneficiari del RDC, ai sensi dell’art. 7, comma 15 bis, del D.L. n. 4/2019.
Al riguardo, fermo restando quanto già chiarito con circolare INL n. 8/2019, si espongono le
considerazioni che seguono, condivise con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La suddetta aggravante trova applicazione non solo nell’ipotesi in cui il lavoratore “in nero” sia
l’effettivo richiedente del reddito, ma anche qualora lo stesso, pur non essendo il diretto richiedente,
appartenga comunque al nucleo familiare che, per definizione contenuta nell’art. 2, comma 1, del D.L.
n. 4/2019, risulta destinatario del beneficio.

Con l’occasione si ritiene altresì utile specificare, in relazione alle fattispecie di reato di cui ai commi
1 e 2 dell’art. 7 quanto segue.
In particolare, l’ipotesi di reato di cui al citato comma 1 fa riferimento ai casi in cui il richiedente
abbia fornito informazioni non vere all’atto della presentazione della domanda e non abbia integrato,
entro trenta giorni dalla stessa, le informazioni rese tramite il modello Rdc – Com ridotto (v.
https://www.redditodicittadinanza.gov.it/schede/richiedi).
In tal caso quindi rileva, ai fini della configurabilità del reato, l’attività lavorativa “in nero” svolta
prima della presentazione della domanda di RDC da parte di uno dei componenti del nucleo e in ragione
della quale sia stato percepito reddito non comunicato all’INPS attraverso il modello RDC – Com ridotto.
L’omissione di tale informazione integra la fattispecie di reato di cui al comma 1 a carico del
richiedente anche laddove non coincida con il lavoratore “in nero”.
Per la fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 7, la cui condotta è imputabile al lavoratore, rileva
l’attività lavorativa “in nero” iniziata dopo la presentazione della domanda di reddito ove la stessa non sia
stata integrata con le informazioni relative ai compensi percepiti con il modello RDC Com esteso
(https://www.redditodicittadinanza.gov.it/schede/richiedi), informazioni da rendersi, ai sensi dell’art. 3,
comma 8, del citato D.L. n. 4/2019, a cura del lavoratore che percepisce reddito da tale attività e che
appartenga ad un nucleo familiare beneficiario di RDC.
In tal caso, quindi, la comunicazione di reato andrà fatta a carico del lavoratore “in nero”.
Non appare rilevante, invece, ai fini della configurabilità dei reati in questione, la materiale
percezione delle somme riconosciute a titolo di RDC, né da parte del nucleo generalmente inteso né da
parte del soggetto responsabile delle condotte illecite; ciò in quanto le fattispecie sembrano integrare
ipotesi di reato di pericolo.
In ogni caso si invitano gli Uffici a voler confrontarsi con le competenti Procure della Repubblica
per recepire eventuali difformi orientamenti dandone altresì comunicazione alla Scrivente per il tramite
degli Ispettorati interregionali di riferimento.
Il DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Danilo PAPA)