Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga (stralcio)

I  datori  di  lavoro  che  sospendono  o  riducono  l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza  epidemiologica  da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa  integrazione in deroga, per una durata massima di sei settimane. Le  sei  settimane  devono  essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16  novembre  2020  e  il  31 gennaio 2021.  Con  riferimento  a  tale  periodo,  le  predette  sei settimane costituiscono la durata massima che puo'  essere  richiesta con causale  COVID-19.  I  periodi  di  integrazione  precedentemente richiesti e autorizzati collocati,  anche  parzialmente,  in  periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove  autorizzati,  alle sei settimane del presente comma. 
  2. Le  sei  settimane  di  trattamenti  di  cui  al  comma  1  sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato gia'  interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane decorso il periodo autorizzato, nonche' ai datori  di  lavoro  appartenenti  ai  settori
interessati dal Dpcm del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attivita' economiche  e  produttive  al  fine   di   fronteggiare   l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei  settimane  di  cui  al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base  del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari: 
  a) al  9%  della  retribuzione  globale  che  sarebbe  spettata  al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o
riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di lavoro che hanno
avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento; 
  b) al 18%  della  retribuzione  globale  che  sarebbe  spettata  al
lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o
riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di lavoro  che  non
hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. 
Il contributo addizionale non e' dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o  superiore  al  venti per cento, dai datori di lavoro  che  hanno  avviato  l'attivita'  di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro
appartenenti ai settori interessati dal Dpcm del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura  o limitazione delle attivita' economiche e produttive.
Ai fini dell'accesso alle sei settimane,  il datore di lavoro deve presentare  all'Inps  domanda  di  concessione,nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto  dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre  2000,n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di  cui al comma 2.  L'Inps  autorizza  i  trattamenti  di  cui  al  presente articolo  e,  sulla  base  della  autocertificazione  allegata   alla domanda, individua  l'aliquota  del  contributo  addizionale  che  il datore di lavoro e' tenuto a versare a partire dal  periodo  di  paga successivo  al   provvedimento   di   concessione   dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si  applica  l'aliquota del 18% di cui al comma 2, lettera Sono  comunque  disposte  le necessarie  verifiche  relative  alla   sussistenza   dei   requisiti richiesti  e  autocertificati  per  l'accesso   ai   trattamenti   di integrazione salariale di cui al presente  articolo,  ai  fini  delle quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a  scambiarsi i dati. 
  5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo
devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la  fine
del mese successivo a quello in cui ha avuto  inizio  il  periodo  di
sospensione o di riduzione  dell'attivita'  lavorativa.  In  fase  di
prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente  comma
e' fissato entro la fine del mese successivo a quello di  entrata  in
vigore del presente decreto-legge. 
In caso  di  pagamento  diretto  delle  prestazioni  di  cui  al
presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro  e'  tenuto
ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per
il  saldo  dell'integrazione  salariale  entro  la  fine   del   mese
successivo a quello in cui e' collocato il  periodo  di  integrazione
salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di  trenta  giorni
dall'adozione del provvedimento di  concessione.  In  sede  di  prima
applicazione, i termini di cui al presente  comma  sono  spostati  al
trentesimo giorno  successivo  all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, se tale ultima data e' posteriore a quella di cui  al  primo
periodo. Trascorsi  inutilmente  tali  termini,  il  pagamento  della
prestazione e gli oneri ad  essa  connessi  rimangono  a  carico  del
datore di lavoro inadempiente.