Pace fiscale: lo stralcio dei debiti fino a mille euro ex art. 4 d.L. 119/18

Il recentissimo D.l. n. 119/2018, entrato in vigore il 24 ottobre 2018, prevede, tra le “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, lo stralcio dei debiti fino a € 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.    In particolare, ai sensi del comma 1, dell’art. 4, del suddetto decreto, sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), alla data di entrata in vigore del decreto, fino a € 1.000,00, risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (anche riferiti a cartelle per le quali è già stata presentata dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 3 del medesimo decreto).   L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018.   Con riferimento ai debiti oggetto di stralcio, le somme versate prima del 24 ottobre 2018 restano definitivamente acquisite,, mentre quelle versate a partire da tale data: se vi sono altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, sono imputate alle rate da corrispondersi per gli stessi; in mancanza, sono imputate a debiti scaduti o in scadenza; in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate ai sensi dell’art. 22, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater del D.lgs. n. 112/1999. A tal fine, l’agente della riscossione presenta all’ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse (e riversate) dal 24 ottobre al 31 dicembre 2018. Nel caso in cui l’ente creditore non dovesse erogare le suddette somme nei 90 gg. successivi alla richiesta, l’agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.   Non possono comunque essere oggetto di annullamento automatico ai sensi dell’art. 4 del D.l. n. 119/2018, i debiti relativi a: a) carichi recanti: – somme dovute a titolo di aiuti di Stato; – crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; – multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; – sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e ai premi dovuti agli enti previdenziali; b) risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, paragrafo 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014; c) imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.