Permessi per lutto

“La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.”

Tali permessi sono regolarmente retribuiti e, pertanto, chi ne usufruisce non noterà variazioni in busta paga. Tuttavia al rientro in ufficio/azienda si dovrà giustificare l’assenza con il certificato di morte del parente.

Possono chiedere i permessi per lutto tutti i dipendenti: a contratto determinato, indeterminato, part-time e apprendistato, in smart working e non.

I giorni di permesso per lutto a cui un dipendente ha diritto nell’arco di un anno sono 3. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.

Il lavoratore che è costretto ad assentarsi a causa del decesso di un familiare ha l’obbligo di avvertire tempestivamente il datore di lavoro. Nella comunicazione vanno indicati i giorni di permesso che si vogliono utilizzare.

Una volta rientrato a lavoro, il dipendente deve consegnare al datore di lavoro la documentazione relativa al decesso del parente, la quale deve essere corredata da un’autocertificazione o dalla certificazione rilasciata dal Comune.

I giorni di astensione dal lavoro spettano in caso di morte o grave infermità di un parente stretto, quindi entro il secondo grado:

  • figli
  • genitori
  • fratelli
  • sorelle
  • nipoti
  • nonni

I permessi retribuiti spettano anche in caso di morte o grave infermità del coniuge o del convivente stabile (a condizione che la convivenza risulti da certificazione anagrafica).

I permessi retribuiti per lutto devono essere usufruiti entro 7 giorni dal decesso del familiare.