l’istitutivo del Reddito di cittadinanza prevede incentivi economici per i datori di lavoro che assumeranno un percettore di Reddito di cittadinanza. Agevolabili sono le assunzioni effettuate da tutti i datori di lavoro privati.
In modo particolare al datore di lavoro verrà riconosciuta sotto forma di esonero dei contributi previdenziali, la differenza tra tra i diciotto mesi di RdC e quanto già goduto dal percettore, per un importo della agevolazione contributiva comunque non inferiore alle cinque mensilità.
L’agevolazione, riguarderebbe non solo i contributi a carico del datore di lavoro ma anche la quota a carico del lavoratore. Rimangono esclusi dalla agevolazione contributiva i premi assicurativi dovuti all’INAIL. L’agevolazione contributiva viene aumentata di una mensilità nell’ipotesi di assunzione di donne o di soggetti c.d. “svantaggiati” secondo la definizione contenuta nell’art. 2, comma 4, Regolamento UE 651/2014, vale a dire coloro:
a) che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
b) che hanno un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale o che non hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non hanno ancora ottenuto un primo impiego regolarmente retribuito;
d) che non hanno superato i 50 anni di età;
e) che vivono da soli con una o più persone a carico;
f) che sono occupati in settori o professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna;
g) chi appartiene ad una minoranza etnica ed ha la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale.
L’esonero non potrà comunque essere superiore ai 780 euro mensili e superare il tetto mensile dei contributi dovuti per il lavoratore beneficiario del RdC.
Il datore di lavoro privato che abbia intenzione di fruire dei benefici contributivi ipotizzati deve, preventivamente, comunicare, ad una apposita piattaforma digitale, di prossima istituzione, le disponibilità relative ai posti vacanti. Qualora l’assunzione avvenga tramite l’attività di un soggetto accreditato (agenzie di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale) una parte degli importi del Reddito di cittadinanza viene “trasferita” a favore di tali soggetti.
Uno dei limiti evidenti della norma, è rappresentato dai requisiti che dovrà avere l’assunzione del soggetto percettore:
- l’assunzione dovrà essere con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno.
- l’assunzione dovrà avere natura “incrementale” .
- il datore di lavoro non dovrà licenziare il lavoratore agevolato, se non per giusta causa o giustificato motivo. Il datore in caso di licenziamento dovrà restituire l’agevolazione percepita maggiorata delle sanzioni civili ex art. 116, comma 8, lettera a) della legge n. 388/2000.
- l’agevolazione è sottoposta alla regola del “de minimis”;
- il diritto alla fruizione degli incentivi e’ subordinato al possesso del DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali.