
Alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Si tratta in particolare delle imprese in forma di società cooperativa in cui si associano per la maggior parte lavoratori dipendenti da aziende interessate da riorganizzazioni, delocalizzazioni o crisi aziendali , aziende che i titolari trasferiscono in cessione o affitto ai lavoratori medesimi.
La norma della legge di bilancio specifica anche un altra condizione per ottenere l’agevolazione contributiva: il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori deve aver corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo d’imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.