Assunzione detenuti sgravi

Sono previste agevolazioni di natura contributiva e fiscale per le imprese che assumono detenuti o internati all’interno degli istituti penitenziari, detenuti o internati lavoranti all’esterno del carcere e detenuti o internati semiliberi.

Quanto agli sgravi contributivi, la Legge 22 giugno 2000, n. 193 prevede la riduzione del 95% delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute per i detenuti o internati assunti all’interno degli Istituti penitenziari da parte di imprese private e cooperative o ammessi al lavoro all’esterno presso cooperative.

L’agevolazione trova applicazione anche:

  • per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, a condizione che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ammesso alla semilibertà o al lavoro all’esterno;
  • per i 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro all’esterno, a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato mentre il soggetto era ristretto.
  • In particolare, è previsto un credito d’imposta mensile:
  • nella misura massima di 520 euro, per ogni lavoratore assunto, in favore delle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a 30 giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, o che svolgono attività formative nei loro confronti;
  • nella misura massima di 300 euro, per ogni lavoratore assunto, in favore delle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a 30 giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione o che svolgono attività formative nei loro confronti.In caso di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate. Lo sgravio fiscale è inoltre previsto: 
  • per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, se il rapporto di lavoro è iniziato mentre il soggetto era ristretto;
  • per i 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro all’esterno.
  • Le medesime agevolazioni fiscali trovano applicazione alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l’immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l’impresa ha fruito dello sgravio. Restano escluse dalle agevolazioni le imprese che hanno stipulato convenzioni con gli enti locali aventi per oggetto un’attività formativa.
  • Al fine di accedere allo sgravio, i datori di lavoro devono stipulare un’apposita convenzione con la Direzione dell’Istituto penitenziario dove si trovano i lavoratori assunti nonché assumere i lavoratori con un contratto di lavoro subordinato e corrispondere agli stessi un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai CCNL.