Al fine di ottenere la domanda di anticipazione della cassa integrazione in deroga, non è previsto che il lavoratore presenti alla banca il modello “SR 41”. Infatti, per agevolare la presentazione delle domande, le banche possono ritenere sufficiente l’impegno contenuto in una dichiarazione firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro.
Ne dà notizia l’ABI, con la lettera circolare n. 789 del 23 aprile 2020, in cui vengono forniti chiarimenti applicativi per la richiesta di anticipazione dell’assegno di cassa integrazione in deroga.
Sulla base della Convenzione nazionale del 30 marzo 2020, il datore di lavoro richiedente la CIGD per i propri dipendenti è chiamato ad inviare all’INPS il citato modello “SR 41” solo successivamente al provvedimento di autorizzazione emanato dallo stesso Istituto Previdenziale e non, invece, nella prima fase dell’iter della domanda.
Infatti, senza il numero di autorizzazione specifico, non è possibile presentare il modello “SR 41” e consentire al contempo l’effettivo pagamento della cassa al dipendente.
L’iter di questa procedura è molto lungo e si conclude praticamente quando l’azienda presenta il predetto modello: bisognerà attendere i tempi tecnici dell’INPS per effettuare il pagamento.
Dunque, per restituire all’anticipazione la sua reale funzione, l’ABI ha ritenuto fondamentale abrogare la necessità di presentare il modello “SR41”, il quale viene sostituito da una dichiarazione firmata dal lavoratore e dall’azienda contenente l’impegno di indicare gli estremi del conto corrente per il pagamento diretto, dove la banca erogherà l’anticipazione e l’INPS verserà l’integrazione salariale estinguendo così il debito del dipendente nei confronti dell’istituto di credito.