Indennità di maternità/paternità per lavoratrici e lavoratori autonomi

Il servizio permette di presentare la domanda per l’indennità economica
durante i periodi di tutela della maternità o paternità per lavoratrici e
lavoratori autonomi che sono in regola con il versamento dei
contributi.

Cos’è

Alla lavoratrice e al lavoratore autonomo spetta un’indennità economica durante i periodi di tutela della maternità/paternità.
Non comporta l’obbligo di astensione dall’attività lavorativa.

A chi è rivolto

È rivolta ai lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

  • artigiani;
  • commercianti;
  • coltivatori diretti;
  • coloni;
  • mezzadri;
  • imprenditori agricoli professionali;
  • pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne. 

Le lavoratrici e i lavoratori, inoltre, dovranno essere:

  • iscritti alla gestione INPS di riferimento;
  • in regola con il versamento dei contributi durante i mesi del periodo di maternità/paternità.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

L’indennità di maternità, secondo quanto previsto dagli articoli 66 e seguenti del TU, è riconosciuta per i due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi

In base al decreto legislativo 20 giugno 2022, n. 105, le lavoratrici autonome hanno diritto all’indennità giornaliera anche per i periodi che precedono i due mesi prima del parto, “nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all’articolo 17, comma 3” del decreto legislativo 151/2001 :

Periodi indennizzabili di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome

La novella normativa, con l’aggiunta del comma 2-ter all’articolo 68 del T.U., introduce la possibilità di indennizzare periodi antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome.

Per potere indennizzare tali periodi, la lavoratrice autonoma deve produrre all’Istituto l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, di cui all’articolo 17, comma 3, del D.lgs n. 151/2001. Sono escluse le casistiche di indennità per mansioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo 17.

Considerato che i due mesi antecedenti la data del parto sono definibili solo dopo la nascita del figlio, si precisa che se il periodo indennizzabile tutelato dall’accertamento medico della ASL dovesse ricadere parzialmente o totalmente nel consueto periodo indennizzabile di maternità (due mesi prima e tre mesi dopo il parto), la nuova tutela è assorbita nella tutela ordinaria di cui al comma 1 dell’articolo 68 del T.U.[13]

Per potere indennizzare i “periodi antecedenti di maternità” è necessaria la sussistenza della regolarità contributiva del periodo stesso, così come previsto per i consueti periodi indennizzabili di maternità[14].

Durante tali “periodi antecedenti di maternità” non è necessaria l’astensione dall’attività lavorativa e la relativa indennità è calcolata ed erogata con le stesse modalità previste per i consueti periodi di tutela della maternità delle lavoratrici autonome.

Possono essere indennizzati i soli periodi successivi all’entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022.

In caso di adozione o affidamento nazionale di minore,l’indennità di maternità spetta per cinque mesi a partire dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato prima dell’adozione, incluso il giorno dell’ingresso.

Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, spetta un’indennità di cinque mesi (articolo 26 del TU) a far data dall’ingresso in Italia del minore adottato o affidato.

In caso di affidamento non preadottivo, spetta per un periodo di tre mesi da fruire entro cinque mesi dall’affidamento del minore, anche in maniera frazionata. 

Per i periodi di maternità inerenti (totalmente o parzialmente) al 2022, l’indennità di maternità può essere chiesta per ulteriori tre mesi a partire dalla fine del periodo di maternità, a condizione che nell’anno precedente il reddito dichiarato risulti inferiore a 8.145 euro (incrementato del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati). Per ulteriori approfondimenti consultare la .

L’indennità di paternità è riconosciuta in caso di:

  • morte o grave infermità della madre. Il padre richiedente, all’atto della compilazione della domanda, dovrà indicare:
    • gli estremi della madre;
    • la data del decesso;
    • presentare la certificazione sanitaria di grave infermità in busta chiusa al centro medico legale dell’INPS, allo sportello o a mezzo raccomandata;
  • abbandono del figlio o mancato riconoscimento del neonato da parte della madre, da attestare con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità;
  • affidamento esclusivo del figlio al padre che dovrà comunicare gli elementi identificativi del provvedimento:
    • il tipo e numero di provvedimento emesso dal Tribunale dei minori;
    • l’autorità giudiziaria;
    • la sezione;
    • la data di deposito in cancelleria;
    • ogni documento utile all’individuazione degli elementi elencati.

I periodi indennizzabili di paternità, che decorrono dalla data in cui si verifica uno degli eventi sopra elencati, durano quanto il periodo di maternità non fruito dalla madre lavoratrice. Se la madre è non lavoratrice o è sconosciuta, il periodo indennizzabile di paternità termina dopo tre mesi dal parto.

L’indennità è pagata dall’INPS,secondo una delle seguenti modalità:

  • con bonifico postale;
  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • libretto postale;
  • carta di pagamento dotata di IBAN. 

QUANTO SPETTA

Un’indennità pari all’80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge per il tipo di attività svolta.

In caso di interruzione di gravidanza oltre il terzo mese di gestazione, è corrisposta un’indennità per un periodo di 30 giorni.

Il diritto all’indennità si prescrive nel termine di un anno a partire dal giorno successivo la fine del periodo indennizzabile di maternità (o paternità).

Per evitare la perdita del diritto è necessario presentare all’INPS (prima dello scadere dell’anno) istanze scritte di data certa, dirette a ottenere il pagamento della indennità.

Domanda

REQUISITI

È necessario essere:

  • iscritti alla gestione dell’INPS in base all’attività svolta;
  • in regola con il versamento dei contributi durante i mesi del periodo di maternità/paternità.

L’indennità può essere richiesta anche se l’iscrizione alla propria gestione è avvenuta successivamente alla data di inizio del periodo indennizzabile per maternità.

L’indennità spetta per l’intero periodo di maternità:

  • se l’iscrizione è richiesta entro i termini di legge (30 giorni dall’inizio dell’attività per artigiani e commercianti e 90 giorni dall’inizio dell’attività negli altri casi);
  • se l’attività è iniziata prima dell’inizio del periodo di maternità.

Nel caso in cui l’attività lavorativa autonoma sia iniziata, invece, dopo l’inizio del periodo di maternità, l’indennità spetta per il periodo successivo all’inizio dell’attività.

Se l’iscrizione avviene oltre i termini di legge, l’indennità di maternità spetta a partire dalla data della domanda di iscrizione alla gestione di appartenenza.

QUANDO FARE DOMANDA

Le lavoratrici e i lavoratori autonomi devono inviare la domanda dopo il parto.

In caso di domanda di indennità giornaliera anche per i periodi che precedono i due mesi prima del parto, “nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”, la domanda può essere presentata antecedentemente al parto.

COME FARE DOMANDA

La domanda si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato. 

Il servizio presenta le seguenti funzioni:

  • Informazioni: descrive le prestazioni previste per le differenti categorie di lavoratori in caso di parto, adozione o affidamento;
  • Manuali: è possibile consultare e scaricare i manuali d’uso sulla funzione “Acquisizione domanda”, disponibile per ogni categoria di lavoratrice/lavoratore;
  • Acquisizione domanda: consente la compilazione e l’invio della domanda di congedo parentale per le diverse categorie di lavoratrici/lavoratori;
  • Annullamento domande: permette di annullare la domanda inserita;
  • Consultazione domande: consente di verificare le domande inserite e inviate all’INPS.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Estratto dal Sito inps.it