Licenziamento di un apprendista

Durante il periodo di apprendistato, possono insorgere delle problematiche tra azienda e apprendista tanto da portare l’impresa a optare per il licenziamento. In quali casi, previsti dalla legge, il datore di lavoro può procedere con il licenziamento di un apprendista? Quali sono gli obblighi del datore di lavoro e le procedure che deve rispettare?

Il decreto legge n. 81/2015 stabilisce che un datore di lavoro può licenziare un dipendente assunto con contratto di apprendista, sia durante il periodo di formazione e di lavoro, sia alla scadenza del contratto. Sebbene in entrambe le situazioni il licenziamento dell’apprendista sia consentito, le modalità con cui un datore di lavoro può procedere e licenziare l’apprendista sono diverse in base al momento in cui decide di procedere con la recessione del contratto.

Il datore di lavoro è autorizzato a licenziare un apprendista mentre il suo contratto è ancora in essere per:

  • Giusta causa. L’apprendista ha mostrato un comportamento grave nei confronti dell’azienda, come furto o danneggiamento di materiali, divulgazione di informazioni, violenze sui colleghi; pertanto, il datore di lavoro può procedere con un licenziamento immediato e senza preavviso.
  • Giustificati motivi soggettivi. L’apprendista non ha rispettato i suoi obblighi contrattuali, come, ad esempio, la corretta compilazione dei report di presenza, gli orari di lavoro, lo svolgimento dei compiti che gli vengono assegnati.
  • Giustificati motivi oggettivi. Nel caso in cui il licenziamento avvenga per esigenze organizzative, tecniche o produttive, come la cessazione dell’attività.

Secondo il decreto legge n. 81/2015, l’apprendista rientra in quelle categorie di lavoratori a cui si applica il licenziamento ad nutum, o “recesso ad nutum”, ossia secondo volontà. Una volta raggiunta la naturale scadenza del contratto di apprendistato, l’azienda può decidere di recedere dal contratto anche senza specificarne le motivazioni, a meno che l’apprendista non rientri in categorie protette.

Il licenziamento ad nutum, o senza motivazione, non può essere applicato per i rapporti di lavoro in apprendistato professionalizzante attivati con persone che beneficiano del trattamento di disoccupazione o dell’indennità di mobilità. In questa specifica circostanza il datore di lavoro, che intende licenziare l’apprendista al termine del suo contratto, può procedere solo se sussiste una giusta causa o un comprovato e valido motivo.