Pagamento stipendi con mezzi tracciabili

Le nuove norme sulla tracciabilità dei pagamenti per stipendi e retribuzioni

La legge vieta il pagamento dello stipendio in contanti. Oggi, il datore di lavoro deve adottare modalità tracciabili come, ad esempio, il bonifico bancario o l’assegno.

Accanto alle modalità “classiche” di pagamento dello stipendio tracciabile ve ne sono di ulteriori rese possibili dai nuovi e molteplici strumenti elettronici come, ad esempio, il versamento dell’importo su una carta di credito ricaricabile, sulla PostePay o su un conto estero come PayPal. 

Il datore di lavoro deve versare lo stipendio mensile tramite:

  • bonifico sul conto corrente postale o bancario identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
  • altri strumenti di pagamento elettronico;
  • contanti presso lo sportello bancario o postale dove essi hanno aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • assegno o vaglia postale consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (coniuge, convivente o familiare, in linea retta o collaterale, purché di età non inferiore a 16 anni).

La retribuzione non può più essere corrisposta in denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Sanzioni per mancato pagamento stipendio tracciabile

Se il datore di lavoro non prova il pagamento della retribuzione con mezzi tracciabili incorre in una sanzione amministrativa da calcolarsi in base alle mensilità per cui si è protratto l’illecito, a prescindere dal numero dei lavoratori interessati. 

La sanzione si può cumulare con quella per l’eventuale lavoro in nero

La responsabilità del datore di lavoro sussiste anche in presenza di una dichiarazione resa dal lavoratore che confermi di essere stato pagato con strumenti tracciabili. Difatti, la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione . 

Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo della tracciabilità della retribuzione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5mila euro. La violazione risulta integrata sia quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore, sia nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei sistemi legali di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia stato realmente effettuato. Pertanto, la sanzione scatta anche in caso di bonifico bancario in favore del lavoratore successivamente revocato o dell’assegno emesso che venga annullato prima dell’incasso.

Infine, in caso di pagamento in contanti per un importo mensile pari o superiore a 3mila euro, si applica anche la sanzione amministrativa da 3mila a 50mila euro .

L’obbligo di pagamento dello stipendio con modalità tracciabili non ricorre per i rapporti di lavoro domestico e per quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei Ccnl per gli addetti ai servizi familiari e domestici; per i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

Inoltre, l’uso degli strumenti tracciabili non è obbligatorio per la corresponsione di somme diverse dalla retribuzione, quali ad esempio i rimborsi spese (si pensi ai rimborsi spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti. 

L’indennità di trasferta va invece versata con strumenti tracciabili. 

Pagamento stipendio con carta di credito prepagata

Rientra tra gli “strumenti di pagamento elettronico” il versamento dello stipendio su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche se non collegata a un Iban. Il datore di lavoro dovrà, tuttavia, conservare le ricevute di versamento anche per esibirle agli organi di vigilanza.

È valido il pagamento della retribuzione che venga effettuato al lavoratore in contanti presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni.

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