I datori di lavoro che assumono per sostituire personale (dipendente o lavoratrici autonome) assente per maternità, possono accedere ad uno sgravio contributivo pari a:
- 50% dei contributi carico azienda e dei premi Inail, dovuti sulla retribuzione del lavoratore assunto a termine, fino al compimento di un anno di età del bambino del dipendente sostituito assente per congedo di maternità (anche anticipata), paternità, congedo parentale e congedo per malattia del figlio, per le realtà con meno di 20 dipendenti;
- 50% dei contributi carico azienda e dei premi Inail, dovuti sulla retribuzione del lavoratore assunto a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non oltre il primo anno di vita del bambino della lavoratrice autonoma sostituita (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali) in astensione dal lavoro per maternità, con riferimento alla generalità dei datori di lavoro.
L’assunzione in sostituzione deve avvenire con contratto a termine (anche part-time), secondo la disciplina ordinaria.