Bonus bebè – assegno natalità 2020: le istruzioni

Il bonus bebè è una misura  che intende incentivare le nascite contribuendo alle spese delle  famiglie in cui arriva un bambino (nato,  adottato o in affido preadozione).  Si tratta di un contributo  mensile erogato dall’INPS  per i primi 12 mesi di vita o adozione del bambino,  che con la legge di bilancio 2020 viene ampliato a tutti senza limiti di reddito,  con importi differenziati tra  gli 80 e i 192 euro mensili . Sono  disponibili  348 milioni di euro per l’anno  2020 e di 410 milioni di euro  per  l’anno  2021  a valere sul nuovo Fondo per il supporto alle famiglie.

Riepiloghiamo nei paragrafi che seguono  la normativa in vigore sul bonus bebé e la procedura per la richiesta, gli importi,   i requisiti,  casi particolari e  cause di decadenza. 

Bonus bebè le istruzioni per il 2020

Il bonus per il 2019 per il primo figlio è fissato a:

  • 960 Euro annui (80 Euro al mese) se il valore dell’ISEE non è superiore a 25.000 Euro annui;
  • 1.920 Euro annui (160 Euro al mese) se il valore dell’ISEE non è superiore a 7.000 Euro annui;

per i figli successivi al primo  gli  importi sono maggiorati del 20% .  Questi importi sono ancora richiedibili per le nascite avvenute entro il 31/12/2019.

Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 gli importi sono i seguenti:

SCAGLIONI ISEE IMPORTO BONUS BEBE’ PRIMO FIGLIO IMPORTO BONUS BEBE’ 2 FIGLIO E SUCCESSIVI
ISEE non superiore a 7.000€ annui; 1.920 euro (160  x 12 mesi) 2304 € (192 € x12 mesi)
ISEE superiore a 7.000 e non superiore a 40.000€; 1.440 euro  (120€ x 12  mesi) 1728 € (144 x 12 mesi)
 ISEE  superiore a 40.000 euro (NESSUN LIMITE DI REDDITO) 960 euro  (80 € x 12 mesi) 1152 € (96 x 12 mesi)

Il pagamento del bonus viene effettuato dall’INPS in rate mensili , secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda.

Bonus bebè 2020 : come inviare la domanda

La domanda va presentata  entro 90 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso del minore nel nucleo famigliare  per godere di tutte le mensilità.(Ai fini del computo dei 90 giorni  non si conta il giorno iniziale e il termine scade alla fine  dell’ultimo giorno feriale. Se il termine scade di giorno festivo, è prorogato al giorno seguente non festivo.) ATTENZIONE per le nascite/adozioni/affidamenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2020 e la data di pubblicazione del  messaggio 1099 dell’11.3.2020 , il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla data di pubblicazione del  messaggio. La scadenza quindi è fissata al 10 giugno 2020.

  • Se la domanda è presentata entro i 90 giorni, il primo pagamento corrisponde a tutte le  mensilità maturate dalla nascita/adozione fino a quel momento.
  • Se la domanda è presentata oltre il termine di 90 giorni, il bonus viene erogato dal mese di presentazione della domanda.  

La domanda va presentata telematicamente all’INPS,  allegando il modello SR163 (reperibile nella sezione “tutti i moduli” del sito www.inps.it) mediante:

  • il portale dell’INPS, accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo seguendo il percorso:
    • Servizi per il cittadino -> autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> assegno di natalità -> Bonus bebè
  • il Contact Center Integrato ai numeri:
    • 803164 numero gratuito da rete fissa;
    • 06164164 numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante;
  • patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

E’ consigliabile avere  presentato preventivamente la DSU per ottenere l’ISEE minorenni, che consente la definizione dell’importo dell’Assegno.

Il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda è consultabile dal sito web, accedendo al proprio profilo: Servizi per il cittadino -> autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> assegno di natalità -> Bonus bebè –> Consultazione domande –>Documenti correlati.

Bonus bebé: casi particolari adozione, stranieri, ISEE

Con una circolare l’INPS ha fornito le modalità   operative per ottenere l’assegno   alla luce delle  indicazioni ministeriali  che hanno  esteso il beneficio agli stranieri titolari di :

  •         carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro;
  •         carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro di cui all’art. 17 del Decreto legislativo n.30/2007.

Inoltre con un ulteriore messaggio infine  sono state fornite ulteriori precisazioni in tema di :

Attestazioni ISEE  – In caso di  omissioni o difformità sul patrimonio mobiliare è stato realizzato un aggiornamento procedurale  per cui vengono  evidenziate automaticamente  eventuali omissioni o errori nei dati autodichiarati dagli utenti  all ‘interno delle attestazioni ISEE   grazie al controllo incrociato con i dati forniti dall’anagrafe tributaria dell’Agenzia delle entrate. 

– Isee corrente : validità e rinnovo –   l’ISEE corrente consente di aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata, a causa di eventuale  modifica della situazione lavorativa di un componente e ricorda che tale ISEE ha validità due mesi dalla presentazione della DSU Modulo sostitutivo.   E’ possibile presentare domanda di assegno in presenza di un ISEE corrente entro il bimestre di validità dello stesso se tale indicatore  non è superiore alla soglia di legge di 25.000 euro annui. In tal caso la procedura determina l’importo dell’assegno in base al valore dell’ISEE corrente fino alla presentazione di una nuova DSU.

  – Nuove modalità di comunicazione del codice IBAN e delle richieste di variazione per il pagamento dell’assegno: modello SR163.

Il documento fornisce anche precisazioni  in merito  ai  casi particolari di :

Parto gemellare ed adozioni plurime: necessità di domanda di assegno per ciascun minore

Rinnovo annuale della DSU ed inclusione del minore nel quadro A della DSU

Affidamento temporaneo di minori nati o adottati fuori dal triennio 2015-2017:  non ci sono i presupposti  per la concessione dell’assegno.

Bonus bebè: cause di decadenza

Il pagamento del bonus viene interrotto a partire dal mese successivo dal verificarsi di uno  dei seguenti eventi che determinano la decadenza:

  1. Compimento di un anno di età o della maggiore età in caso di adozioni o affidamenti
  2. Decesso del figlio
  3. Revoca dell’adozione
  4. Fine dell’affidamento temporano 
  5. Decadenza dell’esercizio della responsabilità genitoriale
  6. Affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda
  7. Affidamento del minore a terzi

L’interruzione avviene anche a seguito di perdita dei requisiti di legge ( residenza, cittadinanza) o provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo. Il richiedente entro 30 giorni deve comunicare all’INPS il verificarsi di una causa di decadenza. E’ importante che la comunicazione sia tempestiva per evitare il generarsi di un pagamento indebito e la successiva azione di recupero da parte dell’INPS.