Le ex festività, o festività soppresse, sono giorni che una volta venivano considerati festivi perché connessi a ricorrenze religiose, e oggi non lo sono più in quanto sono state abolite come festività.
Le festività «abolite» sono state trasformate in permessi retribuiti (ex festività). Queste ore di permesso consentono al lavoratore di assentarsi per motivi personali senza perdere la retribuzione.
La contrattazione collettiva ha generalmente compensato l’abolizione dei quattro giorni di festività religiose con permessi individuali retribuiti per la medesima durata, e cioè per 4 giorni (32 ore) all’anno.
Le vecchie festività religiose cadevano:
- il 19 marzo (San Giuseppe);
- il 26 maggio (Ascensione);
- il 16 giugno (Corpus Domini);
- il 29 giugno (San Pietro e Paolo)
A queste festività religiose si aggiunge la festività civile del 4 Novembre – la vittoria della I G.M.
Ogni mese i lavoratori, salvo diverse previsioni contrattuali, maturano 1/12 dell’ammontare annuo di ex festività (32 ore). Le festività soppresse normalmente maturano in proporzione al periodo di lavoro effettuato nell’anno; talvolta, però, possono essere riproporzionate anche in caso di assenza non retribuita o altre assenze (es. maternità, cassa integrazione guadagni).
Facciamo un esempio: un lavoratore assunto il 1° febbraio troverà nella busta paga di aprile 7,99/8 ore di permesso a titolo di ex festività.
Per capire quante ore spettano di festività soppresse bisogna fare il seguente calcolo:
- 32 ore annue / 12 mesi = 2,66 ore mensili di permessi ex festività;
- ore mensili x numeri di mesi lavorati (secondo le indicazioni del CCNL): 3 mesi di lavoro x 2,66 ore= 7,99/8 ore.
Le ore di permesso ex festività si trovano, generalmente, nella parte bassa del cedolino; in questa sezione si vede la maturazione delle ore, quante ore sono state godute e quante ne rimangono (alla voce «saldo»).
Spesso le ore maturate e residue dell’anno precedente vengono riportate nell’anno successivo. I permessi ex festività sono delle ore che il lavoratore dipendente può utilizzare per necessità personali, previo preavviso al datore di lavoro.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni, licenziamento o fine rapporto) le festività soppresse non utilizzate vengono pagate nella busta paga secondo la retribuzione oraria percepita.