E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, , dichiarano di svolgere come attivita’ prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’ Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
Con uno o piu’ decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. <
Per i soggetti che hanno gia’ beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e’ corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e’ stato erogato il precedente contributo.
Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma 1 e’ riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.
L’ammontare del contributo a fondo perduto e’ determinato:
a) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo gia’ erogato ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore e’ calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell’Allegato 1 al presente decreto.
In ogni caso, l’importo del contributo di cui al presente articolo non puo’ essere superiore a euro 150.000,00.
Per i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo in possesso dei requisiti, l’ammontare del contributo e’ determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 al presente decreto agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro
per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
definiti i termini e le modalita’ per la trasmissione delle istanze
di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l’attuazione
della presente disposizione.