Contributo a fondo perduto (estratto art. 1 decreto Ristori)

E’ riconosciuto  un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla  data  del 25  ottobre  2020,  hanno  la  partita  IVA  attiva   e,   , dichiarano di svolgere come attivita’ prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’ Allegato  1  al presente decreto. Il contributo non  spetta  ai  soggetti  che  hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
Con uno o piu’ decreti del  Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono  essere  individuati  ulteriori  codici  ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo.
Il  contributo  a  fondo  perduto  spetta  a   condizione   che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore  ai  due  terzi  dell’ammontare  del  fatturato  e  dei corrispettivi del  mese  di  aprile  2019. <br>Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti  di fatturato  di  cui  al  precedente  comma   ai   soggetti che hanno attivato la partita IVA a  partire  dal  1° gennaio 2019.
Per i soggetti che hanno gia’ beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n. 34 e’ corrisposto  dall’Agenzia  delle  entrate  mediante accreditamento diretto sul conto  corrente  bancario  o  postale  sul quale e’ stato erogato il precedente contributo.
Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo  a fondo perduto di cui all’articolo 25  del  decreto-legge  n.  34  del 2020, il  contributo  di  cui  al  comma  1  e’  riconosciuto  previa presentazione  di  apposita  istanza   esclusivamente   mediante   la procedura web  e  il  modello  approvati; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui  partita  IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.
L’ammontare del contributo a fondo perduto  e’  determinato: 
a) per i soggetti di cui al comma 5,  come  quota  del  contributo  gia’ erogato ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34  del  2020;
b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore  calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza  trasmessa  e  dei  criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali  soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore e’ calcolato  applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c),  dell’articolo  25  del decreto-legge n. 34 del 2020. Le predette  quote  sono  differenziate per settore economico e sono riportate nell’Allegato  1  al  presente decreto.
In ogni  caso,  l’importo  del  contributo  di  cui  al  presente articolo non puo’ essere superiore a euro 150.000,00.
Per i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo in possesso dei  requisiti, l’ammontare del contributo e’ determinato  applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1  al  presente  decreto  agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e  a  2.000  euro
per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
definiti i termini e le modalita’ per la trasmissione  delle  istanze
di cui al comma 6 e  ogni  ulteriore  disposizione  per  l’attuazione
della presente disposizione.