Cura Italia bonus baby sitting

Con decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, (in G.U. n. 70), per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (DPC 4 marzo 2020), è stato previsto, agli articoli 23 e 25, uno specifico congedo parentale per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore complessivamente a quindici giorni per i figli di età non superiore a 12 anni per i genitori (alternativamente fra loro).

BONUS BABY-SITTING A CHI PUO’ SPETTARE E COME FUNZIONA

In alternativa alla fruizione del congedo parentale, è prevista per i seguenti lavoratori:

dipendenti del settore privato;

iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

autonomi iscritti all’INPS

• autonomi iscritti alle casse professionali (previa la comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari)

la possibilità di scegliere la corresponsione di bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel massimo complessivo per il nucleo familiare di 600 euro , da utilizzare per prestazioni di assistenza e sorveglianza dei figli nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici (es. in presenza di più figli, di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessivamente non superiore a 600 euro per il nucleo familiare).

Il beneficio spetta anche ai genitori affidatari (per le adozioni nazionali e internazionali e gli affidi preadottivi) a condizione che nel nucleo familiare l’altro genitore (naturale o affidatario) non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (es. NASPI, CIGO, CIGS ecc.), non sia disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età di cui sopra, pari a dodici anni, non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Il bonus viene erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50, i beneficiari del bonus hanno pertanto l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali >Libretto Famiglia link. Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting. Dopo tali adempimenti preliminari, una volta concesso il bonus da parte dell’INPS il genitore beneficiario deve effettuare la c.d. “appropriazione” del bonus tramite Libretto Famiglia entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, mediante i canali telematici indicati nella domanda stesa (stessa) . Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici e rendicontate nell’apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.

Per effetto di quanto previsto dall’articolo 25, comma 3, del decreto legge, a decorrere dal 5 marzo 2020, il bonus per l’assistenza dei figli minori di 12 anni (limite d’età che può essere superato in presenza di figli portatori di handicap grave), spetta altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, alternativamente al congedo specifico di cui stiano già fruendo, appartenenti alle seguenti categorie:

• medici;

• infermieri;

• tecnici di laboratorio biomedico;

• tecnici di radiologia medica;

• operatori sociosanitari.

In via ulteriore, il bonus per servizi di baby-sitting spetta anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In tali casi, il bonus è riconosciuto dall’INPS nel limite massimo complessivo di 1.000 euro per nucleo familiare, e viene sempre erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.

Attenzione: salvo quanto previsto per i minori portatori di handicap grave, in tutti i casi, il limite dei 12 anni di età non deve essere superato alla data del 5 marzo 2020.

Attenzione: per i benefici di cui all’articolo 23 del dl n. 18/2020, è previsto uno stanziamento complessivo, per l’anno 2020, pari a di 1.261,1 milioni di euro, destinati al congedo specifico e al bonus per i servizi di baby-sitting per i lavoratori del settore privato, iscritti alla gestione separata e autonomi. Per i lavoratori pubblici dei settori considerati dalla norma, il bonus per servizi di baby-sitting è riconosciuto nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2020. Le domande di bonus saranno accolte, sussistendone i requisiti di legge, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.

Al raggiungimento del volume di domande che comporta l’esaurimento dello stanziamento indicato, le successive istanze che pervengono all’INPS, saranno ammesse e protocollate con riserva di accettazione, a condizione che residuino somme disponibili.

Il presente modello di domanda è disponibile on line sul sito internet dell’INPS, al seguente indirizzo: www.inps.it

La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:

WEB – www.inps.it – sezione “Servizi online” > “servizi per il cittadino” > autenticazione con il PIN dispositivo > domanda di prestazioni a sostegno del reddito > bonus servizi di baby- sitting;

CONTACT CENTER INTEGRATO – numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.