Decreto Cura Italia titolo IV – Misure a sostegno del lavoro art. 46 (Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)

A decorrere dalla data odierna è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le
procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto
termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per
giustificato motivo oggettivo.(esempio riduzione del personale)