DECRETO LEGGE 16-05-2020 N. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU n.125 del 16-5-2020)

Vigente al: 16-5-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni
della liberta’ di circolazione per ragioni sanitarie;
Tenuto conto che l’organizzazione mondiale della sanita’ ha
dichiarato la pandemia da COVID-19;
Preso atto dell’attuale stato della situazione epidemiologica;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare nuove
disposizioni per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando
adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla
diffusione del predetto virus;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 15 maggio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’interno, della
giustizia e dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure di contenimento della diffusione del COVID-19

  1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte
    le misure limitative della circolazione all’interno del territorio
    regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020,
    n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi
    degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree
    del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della
    situazione epidemiologica.
  2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di
    trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a
    quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate
    esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
    resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
    abitazione o residenza.
  3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali
    possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi
    dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a
    specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di
    adeguatezza e proporzionalita’ al rischio epidemiologico
    effettivamente presente in dette aree.
  4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per
    l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per
    comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi
    di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti
    adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020;
    resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
    abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli
    spostamenti da e per l’estero possono essere limitati solo con
    provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n.
    19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori,
    secondo principi di adeguatezza e proporzionalita’ al rischio
    epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento
    dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.
  5. Gli spostamenti tra lo Stato della Citta’ del Vaticano o la
    Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente
    confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.
  6. E’ fatto divieto di mobilita’ dalla propria abitazione o dimora
    alle persone sottoposte alla misura della quarantena per
    provvedimento dell’autorita’ sanitaria in quanto risultate positive
    al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al
    ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo
    destinata.
  7. La quarantena precauzionale e’ applicata con provvedimento
    dell’autorita’ sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti
    con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli
    altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi
    dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
  8. E’ vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o
    aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di
    qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di
    carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonche’ ogni
    attivita’ convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al
    pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base
    dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalita’ stabilite
    con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del
    decreto-legge n. 19 del 2020.
  9. Il sindaco puo’ disporre la chiusura temporanea di specifiche
    aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare
    adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
    di almeno un metro.
  10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza
    di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  11. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si
    svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
    rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il
    rischio di contagio.
  12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con
    provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n.
    19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di
    efficacia.
  13. Le attivita’ didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,
    nonche’ la frequenza delle attivita’ scolastiche e di formazione
    superiore, comprese le Universita’ e le Istituzioni di Alta
    Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali,
    master, corsi per le professioni sanitarie e universita’ per anziani,
    nonche’ i corsi professionali e le attivita’ formative svolte da
    altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti
    privati, sono svolte con modalita’ definite con provvedimento
    adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
  14. Le attivita’ economiche, produttive e sociali devono svolgersi
    nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a
    prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento
    o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
    regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
    nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli
    regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati
    a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita’ economiche,
    produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei
    principi di adeguatezza e proporzionalita’, con provvedimenti emanati
    ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma
    16.
  15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee
    guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che
    non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione
    dell’attivita’ fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
  16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle
    attivita’ economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con
    cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei
    propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di
    adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio
    sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute,
    all’Istituto superiore di sanita’ e al comitato tecnico-scientifico
    di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione
    civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In
    relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul
    territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del
    Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali
    modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente
    del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n.
    19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della
    salute, puo’ introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive,
    rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.
    Art. 2
    Sanzioni e controlli
  17. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui
    all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni
    del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in
    attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione
    amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25
    marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa
    nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la
    sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o
    dell’attivita’ da 5 a 30 giorni.
  18. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura
    ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del
  19. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da
    autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le
    violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono
    irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto
    dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del
    comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la
    reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre
    la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una
    durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria
    e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria
    definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di
    reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione
    amministrativa e’ raddoppiata e quella accessoria e’ applicata nella
    misura massima.
  20. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del
    codice penale o comunque piu’ grave reato, la violazione della misura
    di cui all’articolo 1, comma 6, e’ punita ai sensi dell’articolo 260
    del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
    Art. 3
    Disposizioni finali
  21. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio
    2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti
    dall’articolo 1.
  22. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
    statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
    compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
    attuazione.
  23. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni
    interessate provvedono alle attivita’ ivi previste mediante utilizzo
    delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
    legislazione vigente.
    Art. 4
    Entrata in vigore
    Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
    sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
    nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
    fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi’ 16 maggio 2020
    MATTARELLA
    Conte, Presidente del Consiglio dei
    ministri
    Speranza, Ministro della salute
    Lamorgese, Ministro dell’interno
    Bonafede, Ministro della giustizia
    Gualtieri, Ministro dell’economia e
    delle finanze
    Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33