Decreto sostegni – art 8 estratto – cassa integrazione salariale (cig)

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del
presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del
presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31
dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.