Indicazioni operative per il riconoscimento della malattia da COVID (quarantena con sorveglianza attiva e precauzionale)

L’inps ha equiparato la quarantena da COVID – 19 alla malattia ai fini del trattamento economico.

Per quarantena si evidenzia che il periodo al quale si fa riferimento è quello della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e della quarantena precauzionale.

Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto,
viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione figurativa),
sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore; a ciò si aggiunge l’eventuale
integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento.

Tali periodi non sono da computare per il raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto nell’ambito del rapporto di lavoro (periodo durante il quale il lavoratore assente dal lavoro ha diritto alla conservazione del posto).

Certificazione sanitaria

Ai fini del riconoscimento della tutela, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di tutela della malattia, il certificato deve essere
redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica.

Inoltre in caso di malattia conclamata da Covid – 19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.