L’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sul premio di 100 euro erogato dal sostituto ai dipendenti che nel mese di marzo hanno reso la prestazione presso la sede di lavoro.

Il decreto “Cura Italia”, ha previsto nei confronti dei lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, il riconoscimento di un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Computo dei giorni

Ai fini del calcolo complessivo dei giorni rilevanti per la determinazione dell’importo del bonus spettante, rileva il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente, senza considerare né al numeratore né al denominatore le giornate di ferie, malattia, congedo e assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni.

Il premio deve essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa.

Restano, esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (“smart working”).

ll premio non deve essere influenzato dalla tipologia di contratto, in altri termini, il part-time orizzontale, verticale o misto vedrà lo stesso trattamento del tempo pieno.

Per i dipendenti licenziati nel mese, il bonus spetta in proporzione ai giorni di effettivo lavoro svolto presso la sede di lavoro.

Limiti di Reddito

Il premio spetta ai dipendenti che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno 2019 di importo non superiore a 40.000 euro.

Ai fini della verifica del limite di 40.000 euro deve essere considerato esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Per i nuovi assunti, se il datore di lavoro non è lo stesso di quello che ha rilasciato la certificazione unica per l’anno precedente, lo stesso dovrà richiedere al lavoratore un’autodichiarazione (articoli 46 e 47 Dpr 445/00) di attestazione e verifica del reddito conseguito nel 2019, pena la mancata erogazione del premio.

Compensazione

Il “bonus” non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I sostituti recuperano in compensazione orizzontale il premio anticipato al dipendente mediante F24 o F24EP, presentato mediante i servizi telematici dell’Agenzia, utilizzando per il modello F24 il codice tributo “1699” e per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP) il codice “169E .

Il premio non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.