Proroga o rinnovo di contratti a termine

In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’art. 21 D. Lgs. 81/2015 e fino al
31.12.2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19, c. 1 D. Lgs. 81/ 2015 (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, di sostituzione di lavoratori ovvero connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria).
È abrogata la proroga automatica e obbligatoria del termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli artt. 43 e 45 D. Lgs. 81/2015 e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, per la durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19.