Sgravi assunzioni, per gli assunti dal 15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020

Via all’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione del settore agricolo, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, effettuate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020) e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro.

Detto esonero trova applicazione anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuata nel medesimo arco temporale sopra individuato.

L’esonero, che ha una durata massima di sei mesi decorrenti dall’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo viene esteso alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo ricompreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020.

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.

L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che, in tali ipotesi, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro.

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato al possesso del DURC, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione, ossia:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • i principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015.

Si allega circolare inps

Circolare inps per lo sgravio in oggetto