Visite fiscali inps dipendenti

La visita fiscale è una possibilità con cui devono fare i conti i lavoratori dipendenti che si trovano in malattia. Infatti, su istanza del datore di lavoro o della stessa Inps i medici della mutua sono chiamati ad effettuare le visite fiscali per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. In questo contesto assumono vitale importanza le fasce di reperibilità e gli orari visite che i lavoratori in malattia devono rispettare in caso di malattia ed assenza dal lavoro.

Il certificato telematico di malattia

Il certificato di malattia è l’attestazione, rilasciata dal medico curante o dal Sistema Sanitario Nazionale per giustificare l’assenza per malattia dal lavoro. Tale certificato viene inviato telematicamente all’INPS dal medico curante.

Il certificato di malattia deve obbligatoriamente contenere:

  • Generalità del lavoratore;
  • Prognosi dei giorni di malattia;
  • Data e luogo di compilazione;
  • Indicazione della data di inizio o di continuazione della malattia;
  • Firma e timbro del medico;
  • Indirizzo del domicilio del lavoratore nel quale verrà eseguita la visita fiscale.

Fasce orarie di reperibilità alla visita fiscale

Durante la malattia, sussiste, in capo al lavoratore assente, l’obbligo di garantire la reperibilità alla vista medica di controllo. Tale obbligo sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. In caso di malattia ed assenza dal lavoro è di fondamentale importanza conoscere gli orari delle visite fiscali e le fasce di reperibilità.

Per i dipendenti privati le visite fiscali si effettuano sette giorni su sette, con le seguenti fasce di reperibilità:

  • Dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
  • Dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Durante gli orari di reperibilità il lavoratore può essere sottoposto, dopo l’invio del certificato medico all’INPS, a controllo da parte del medico fiscale. La visita fiscale può essere ripetuta anche due volte nello stesso giorno. Tuttavia, questa procedura deve avvenire sempre nel rispetto degli orari stabiliti per il dipendente di azienda privata.

Durante le fasce orarie fissate dall’attuale normativa, il lavoratore è obbligato a rimanere a casa. Nel caso di mancata presenza presso l’indirizzo indicato nel certificato INPS, si rischia l’applicazione delle sanzioni.

Cosa fare quindi nel caso di malattia

Tra le prime regole in caso di malattia, c’è l’obbligo per il lavoratore dipendente privato che si assenta da lavoro per malattia di richiedere il certificato al proprio medico di base, nel quale indicare l’indirizzo presso il quale si rende reperibile per l’eventuale visita fiscale.

L’invio del certificato medico all’Inps è di competenza del proprio medico curante. Il lavoratore può richiedere la copia elettronica dello stesso nella propria casella di posta elettronica certificata (PEC). Il dipendente, entro due giorni dal verificarsi della malattia è tenuto ad inviare copia del certificato o numero di protocollo indicato nello stesso al datore di lavoro.

È solo dopo l’invio del certificato medico vengono avviate dall’INPS le procedure relative alle visite fiscali.

Sanzioni assenza visite fiscali

Per il lavoratore che si assenta da lavoro in caso di malattia e, qualora non risultasse reperibile presso l’indirizzo indicato nel caso di visita fiscale durante le fasce di reperibilità, è prevista l’applicazione di sanzione per assenza ingiustificata.

In caso di assenza e di non reperibilità durante le fasce orarie per le visite fiscali al lavoratore viene decurtata una parte dello stipendio.

Le sanzioni per assenza durante gli orari visite fiscali sono le seguenti:

  • 100% della decurtazione della retribuzione per i primi 10 giorni di patologia;
  • 50% per le successive giornate.

I lavoratori assenti dall’indirizzo indicato per le visite fiscali possono comunque presentare, entro 15 giorni dalla notificata sanzione, una giustificazione valida per l’assenza immotivata.

Casi di esenzione dalla visita fiscale Inps

La legge prevede l’esclusione dall’obbligo del rispetto di tali fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici qualora l’assenza del dipendente sia riconducibile a una delle seguenti circostanze:

  1. Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  2. Infortuni sul lavoro;
  3. Malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
  4. Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta se questa è pari o superiore al 67%.