Per lavoro in nero si intende un rapporto subordinato instaurato senza che il datore di lavoro adempia all’obbligo di procedere all’invio della comunicazione alle autorità e quindi sconosciuto alla Pubblica Amministrazione.
Adozione del provvedimento di sospensione
Se il datore di lavoro occupa una percentuale pari o superiore al 20% di lavoratori “in nero” e quindi sconosciuti alla Pubblica Amministrazione, scatta il provvedimento di sospensione. Tale provvedimento cautelare scatta non solo quando si impiega personale in nero, ma anche quando si compiono gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Ai fini del calcolo della percentuale del 20% di lavoratori irregolari, vengono considerati tutti i lavoratori presenti in azienda al momento dell’accesso ispettivo.Accertate le violazioni, il personale ispettivo deve procedere con l’adozione del provvedimento di sospensione.
Revoca del provvedimento di sospensione
Il datore di lavoro, ha la facoltà di presentare istanza di revoca del provvedimento.
Se la sospensione è intervenuta per accertamento di impiego di lavatori in nero, il datore di lavoro dovrà accertare:
- Il ripristino delle regolari condizioni di lavoro che hanno portato all’adozione del provvedimento, regolarizzando i lavoratori occupati in nero, con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time al 50%, o con un contratto a tempo determinato, full-time, con l’obbligo di mantenimento in servizio per una durata non inferiore a tre mesi;
- Nel caso di impiego irregolare di lavoratori extracomunitari, data l’impossibilità ad adempiere alla regolarizzazione, è previsto il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;
- Il pagamento del 25% pari a 500,00 euro della somma aggiuntiva prevista di 2.000,00 euro, che il datore di lavoro dovrà versare al Fondo per l’occupazione mediante pagamento del Modello F23, l’importo residuo, pari a 1.500 euro, maggiorato del 5% dovrà essere versato entro sei mesi dalla presentazioni di istanza di revoca del provvedimento;
- Il ripristino delle eventuali violazioniriscontrate in fase di accesso ispettivo.
Decorrenza della sospensione
Normalmente la sospensione viene adottata con decorrenza dalle ore 12:00 del giorno successivo a quello dell’accesso ispettivo, salvo che non sia riscontrato un pericolo imminente.
Nel caso in cui il datore di lavoro non adempia al ripristino che ha portato al ricorso del provvedimento di sospensione, è punito con la pena dell’arresto da 3 a 6 mesi o dell’ammenda da 2.500,00 a 6.400,00 euro.
Sanzioni per il datore di lavoro
Le sanzioni per il datore di lavoro che assume in nero, non si fermano al provvedimento di sospensione, che rappresenta solo il primo passo che compie l’Ispettore.
L’ammontare della sanzione a carico del datore di lavoro varia a seconda dei giorni d’impiego del dipendente in nero e sono così distribuite:
- da 1.500€ a 9.000€: per ogni lavoratore irregolare entro i 30 giorni di impiego effettivo;
- da 3.000€ a 18.000€: per ogni lavoratore irregolare con impiego effettivo compreso tra i 31 e i 60 giorni;
- da 6.000€ a 36.000€: per ogni lavoratore irregolare con impiego effettivo superiore ai 60 giorni.
Inoltre, se la violazione riguarda un extracomunitario privo di regolare permesso di soggiorno, o l’impiego di minori, l’importo della sanzione è aumentato del 20%.