Bonus 200 euro: a chi spetta e come e quando verrà erogato

Si avvicina il momento di erogazione del bonus di 200 euro ovvero della misura introdotta dal Governo quale aiuto per le famiglie per fronteggiare gli effetti economici della crisi e dell’aumento dei costi dell’energia.

Cerchiamo, il condizionale è d’obbligo, di fornire alcuni chiarimenti.

La misura spetta ai lavoratori dipendenti, beneficiari dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, co. 121, l. 234/2021 che non sono titolari dei trattamenti di cui al successivo art. 32 del decreto e che, nel primo quadrimestre 2022, hanno beneficiato dell’esonero contributivo 0,80% a carico lavoratore previsto per il periodo gennaio – dicembre 2022 per almeno una mensilità.

Il bonus, per espressa previsione di legge, viene riconosciuto dal datore di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, automaticamente ma in subordine alla presentazione da parte del lavoratore di una propria dichiarazione (autocertificazione) di non essere titolare dei trattamenti di cui all’art. 32 del D.L. 50/2022.

L’indennità spetta una sola volta, anche nel caso in cui i lavoratori siano titolari di più rapporti di lavoro, non è imponibile da un punto di vista fiscale e previdenziale e il credito viene recuperato dal datore di lavoro con il flusso Uniemens.

L’art. 32 del decreto prevede l’erogazione della misura per altre categorie di lavoratori, delegando l’INPS all’erogazione, dietro presentazione di istanza da parte del richiedente o d’ufficio, fermo restando il rispetto di alcuni requisiti.

La circolare 73 chiarisce inoltre che:

– L’indennità spetta nella misura di 200 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale;

– il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.

Qualora in seguito dovesse risultare che per lo stesso lavoratore più datori di lavoro abbiano compensato su UniEmens l’importo di 200 euro, l’INPS comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, con modalità che saranno fornite con successivo messaggio.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti in forza, la norma subordina l’erogazione al rispetto di determinate condizioni da parte dei destinatari della misura e in particolare:

– di non essere titolari (stato autocertificato) dei trattamenti di cui all’art. 32 (trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022, beneficiario di reddito di cittadinanza);

– di aver beneficiato, nel primo quadrimestre dell’anno 2022, dell’esonero contributivo di 0,8% di cui all’art. 1, comma 121 della legge di Bilancio 2022 per almeno una mensilità.

Con il messaggio 2505 prima e con la circolare 73 l’INPS precisa che quale condizione ulteriore viene richiesto che il lavoratore deve essere in forza nel mese di luglio 2022.

Con il messaggio 2505 l’INPS precisa che quale condizione ulteriore viene richiesto che il lavoratore deve essere in forza nel mese di luglio 2022.

Si ricorda che l’indennità non è cedibile, sequestrabile, pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Con il messaggio 2505 in primis e in seguito con la Circolare 73 l’INPS chiarisce che l’indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato nel mese di luglio e gli altri requisiti richiesti, con:

– la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31 agosto;