Congedo parentale con durata massima di 15 giorni e indennizzato al 50% della retribuzione o del reddito, da
utilizzare a partire dal marzo e per il periodo di chiusura delle scuole. Il congedo si aggiunge al periodo di
fruizione del congedo “ordinario” a cui si ha o si è avuto diritto, nel caso quest’ultimo sia già stato
completamente utilizzato. Spetta ai lavoratori del settore privato dipendenti, iscritti alla gestione separata
Inps o a quella dei lavoratori autonomi e dipendenti della pubblica amministrazione con figli fino a anni di età. I dipendenti del settore privato e pubblico possono fruire del congedo anche se i figli hanno più di e fino a anni, ma senza indennizzo. Il limite di età non è previsto se il ragazzo è affetto da handicap grave.
Domanda all’Inps solo per i lavoratori del settore privato con figli fino a anni e se non hanno già in corso un congedo “ordinario”.