Disposizioni in materia di licenziamento

Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio  delle  procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.  223  e restano   altresi'   sospese   le    procedure    pendenti    avviate successivamente alla data  del  23  febbraio  2020,  fatte  salve  le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,  gia'  impiegato nell'appalto,  sia  riassunto  a  seguito  di   subentro   di   nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di lavoro, o di clausola del contratto di appalto. 
Fino alla stessa data,  resta,  altresi', preclusa al  datore  di  lavoro,  indipendentemente  dal  numero  dei dipendenti, la facolta' di recedere dal  contratto  per  giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresi' sospese  le  procedure  in  corso  di  cui all'articolo 7 della medesima legge. 
Le preclusioni e le sospensioni non  si applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione definitiva dell'attivita' dell'impresa,  conseguenti  alla  messa  in liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale dell'attivita'.