Green pass: violazioni amministrative

L’obbligo di possesso ed esibizione del green pass nei luoghi di lavoro sussiste a far data dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, attualmente previsto come termine per la cessazione dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da Covid-19 Sars-Cov2.

Le sanzioni amministrative per aziende e lavoratori sono irrogate dal Prefetto.

Incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni sono le forze di polizia, il personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e le Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, il personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale competente per territorio e dell’Ispettoratonazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La legge individua come soggetti obbligati al possesso e all’esibizione della Certificazione Verde (Green Pass) la generalità dei lavoratori subordinati, autonomi, in formazione e volontari.

La norma estende infatti l’obbligo a tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa nel settore privato, “a qualsiasi titolo, incluse le attività di formazione o di volontariato”, sia in forza di contratti diretti con il datore di lavoro, sia “sulla base di contratti esterni” (di appalto, di somministrazione di lavoro, di fornitura, ma pure di accordi di distacco interno o transnazionale).

La norma identifica, infatti, i soggetti obbligati con riferimento a ogni tipologia di “lavoratore”, prescindendo del tutto dal tipo di contratto individuale in forza del quale lo stesso si trova a rendere la propria prestazione nei confronti dell’imprenditore, datore di lavoro privato, chiamato a verificare l’osservanza dell’obbligo legale.