Novità cassa integrazione per gli artigiani


Il Consiglio Direttivo del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato FSBA
TENUTO CONTO
di quanto previsto dal Decreto Rilancio che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’ emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’ assegno ordinario con causale “emergenza COVID- 19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane (pari a 70 giorni in caso di attività lavorativa su 5 giorni a settimana e 84 giorni in caso di attività lavorativa su 6 giorni a settimana), nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane.
È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal l o settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.
CONSIDERATO
• che le domande presentate hanno validità fino al 31 agosto 2020;
• che il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per il periodo 23 febbraio – 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020;
• che per le domande presentate oltre il predetto termine, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione;
• che diverse aziende hanno erroneamente presentato domande di CIG in deroga alle regioni, che ad oggi sono state rigettate e che per le stesse è possibile presentare domanda di sostegno al reddito a FSBA relativamente al periodo 23 febbraio – 31 agosto 2020, avendo cura di compilare apposita autodichiarazione e allegando documento di rifiuto della domanda da parte dell’INPS;
• che è possibile l’utilizzo di ulteriori 5 settimane, una volta esaurite le 9 settimane a disposizione;
• che è possibile l’utilizzo di ulteriori 4 settimane, con decorrenza 1° settembre 2020, una volta esaurite le 9 + 5 settimane a disposizione;
• che per le sole imprese artigiane dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, tale possibilità e concessa anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020.
DELIBERA
di adeguare conseguentemente il Sistema Informativo, al fine di dare applicazione a quanto sopra considerato.
La rendicontazione delle assenze, nei limiti delle 14 settimane è relativa a 70 giorni in caso di attività lavorativa su 5 giorni a settimana e 84 giorni in caso di attività lavorativa su 6 giorni a settimana.
La rendicontazione delle assenze, nei limiti delle 18 settimane è relativa a 90 giorni in caso di attività lavorativa su 5 giorni a settimana e 108 giorni in caso di attività lavorativa su 6 giorni a settimana.
Il consiglio Direttivo approva altresì l’immediata esecutività della presente Delibera.