QUALI REQUISITI SOGGETTIVI SONO RICHIESTI AL COMMERCIANTE PER POTER GODERE DEL C.D. CREDITO D’IMPOSTA BOTTEGHE E NEGOZI?

Il decreto riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito
d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione di
marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e
botteghe).

Il credito d’imposta non si applica ai soggetti esercenti le attività essenziali
(es. farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima
necessità, ecc.) di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020.
Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi
dell’articolo 17, D.Lgs. n. 241/1997.