Sgravio contributivo totale per chi assume dipendenti inferiori a 36 anni: quali sono le condizioni?

I datori di lavoro privato che assumono a tempo indeterminato (o trasformano a tempo indeterminato) giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età hanno diritto all’esonero contributivo totale per un periodo massimo di 36 mesi. La durata dell’incentivo è aumentata a 48 mesi qualora l’assunzione avvenga in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Inoltre il giovane non deve essere stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

L’esonero è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati con un socio di cooperativa di lavoro.

L’incentivo è possibile, infine, non solo in caso di assunzione ma anche di trasformazione a tempo indeterminato di un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato.

La norma prevede alcuni requisiti in capo al lavoratore perché possa essere “incentivabile” la sua assunzione.

  • Età Il primo requisito è legato all’età del soggetto da assumere. Il lavoratore non deve aver compiuto i 36 anni di età: per la precisione l’età, all’atto della prima assunzione incentivata, dovrà essere al massimo di 35 anni e 364 giorni.
  • Assenza di pregresso rapporto a tempo indeterminato Il secondo requisito è che il giovane, in tutta la sua vita lavorativa passata, non deve essere stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. In pratica, non deve mai aver avuto un pregresso rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad esclusione dei seguenti contratti a tempo indeterminato: · contratto intermittente; · rapporto di apprendistato che si è risolto prima della qualificazione; · rapporto di lavoro domestico.

L’assenza di pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato riguarda anche eventuali rapporti svolti all’estero, indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro estero non abbia contemplato l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale.

Entrambi i requisiti (età anagrafica e assenza di un pregresso rapporto di lavoro stabile) devono essere posseduti all’atto della prima assunzione incentivata.

L’incentivo è pari al 100% di tutti i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, e comunque nel limite massimo di 6.000 euro su base annua.

Per fruire del beneficio contributivo, il datore di lavoro deve rispettare una serie di regole:

  • deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi (DURC);
  • non devono essere presenti violazioni a norme fondamentali per la tutela delle condizioni di lavoro;
  • deve applicare il trattamento economico e normativo scaturente dal CCNL di riferimento;
  • deve rispettare eventuali accordi e contratti collettivi a qualunque livello sottoscritti;
  • deve rispettare il c.d. diritto di precedenza;
  • deve osservare l’obbligo previsto dall’art. 3 della legge n. 68/1999, per l’assunzione di lavoratori disabili.

L’esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva. La violazione di questa regola comporta, per il datore di lavoro, la revoca dell’esonero contributivo ed il recupero del beneficio già fruito. L’efficacia dell’agevolazione è, infine, subordinata all’autorizzazionedella Commissione europea.