I datori di lavoro sono tenuti a comunicare ai Centri per l’impiego del luogo in cui si svolgono le attività lavorative assunzioni, cessazioni, trasformazioni, proroghe, variazioni e rettifiche dei rapporti di lavoro, secondo i tempi previsti dalla normativa vigente in materia.
I soggetti obbligati a presentare le comunicazioni obbligatorie sono:
- i datori di lavoro privati (per il tramite di professionisti abilitati);
- le pubbliche amministrazioni;
- gli enti pubblici economici;
- le agenzie di somministrazione.
Comunicazioni di assunzione
Salvo i casi particolari sotto indicati, le comunicazioni di assunzione devono pervenire entro il giorno antecedente a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, per le assunzioni effettuate con i seguenti contratti:
- contratto di lavoro subordinato;
- contratti di lavoro parasubordinato e assimilato ;
- socio lavoratore di cooperativa;
- associato in partecipazione con apporto di lavoro.
Comunicazione di cessazione
La comunicazione di cessazione deve pervenire entro 5 giorni. Nei casi di rapporto di lavoro a termine deve essere comunicata solo se la data di cessazione è diversa da quella indicata al momento dell’assunzione.
Sanzioni
L’inadempimento degli obblighi sopra menzionati è soggetto a sanzione amministrativa.