Lavoro intermittente o a chiamata nel ccnl turismo ANPIT, AIAV, CIDEC, UNICA, CONFIMPRENDITORI, PMI Italia, UAI-TCS.

Contratto di lavoro, determinato od indeterminato, con il quale il lavoratore si mette a disposizione dell’Azienda, che può utilizzarne le prestazioni, nelle ipotesi di:

  1. svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, e per i casi di svolgimento straordinario di lavoro (guardiani, sorveglianza, addetti a centralini telefonici e fattorini);
  2. prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 24 anni, con termine delle prestazioni entro il 25° anno di e con più di 55 anni se in mobilità e di collocamento, anche pensionati;
  3. prestazioni da rendersi nel fine settimana, nei periodi di ferie estive e vacanze natalizie e pasquali.
    Presso lo stesso Datore di Lavoro, per ciascun lavoratore, è possibile utilizzare il lavoro intermittente per massimo 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco degli ultimi 36 mesi.<br>N.B. Non vi è obbligo di rispettare tale limite per tutte le attività proprie dei settori Turismo, Pubblici Esercizi e Spettacolo.
    Tutti i trattamenti economici previsti dal CCNL dovranno essere riconosciuti ai Lavoratori Intermittenti in modo proporzionale al periodo effettivamente lavorato, mediante retribuzione oraria onnicomprensiva delle retribuzioni dirette e differite equivalenti a quella spettante, per lo stesso tempo lavorato ed a parità di mansioni, ad un dipendente a tempo pieno e indeterminato dello stesso livello. Qualora il Lavoratore, a richiesta o chiamata dell’Azienda, garantisca la sua prestazione lavorativa, avrà diritto di ricevere, un’“Indennità oraria di disponibilità”, conforme alla seguente tabella:
    Liv. D2 1,741
    Liv. D1 1,902
    Liv. C2 2,068
    Liv. C1 2,234
    Non si può ricorrere al lavoro intermittente se l’Azienda non ha effettuato la valutazione dei rischi, per sostituire dei lavoratori in sciopero, se abbia proceduto a licenziamenti collettivi per giustificato motivo nelle identiche mansioni nei 6 mesi precedenti l’assunzione o quando siano in corso riduzioni dell’orario di lavoro per identiche mansioni con ricorso alla Cassa integrazione.