Aspettativa dal lavoro: come funziona e quando si usa

Normativa e prassi

La legge e i contratti collettivi vanno incontro a particolari esigenze del lavoratore dipendente circa la possibilità di assentarsi dal lavoro per un certo periodo, senza perdere l’occupazione e, a seconda dei casi, mantenendo anche la retribuzione. Queste circostanze danno luogo ad una richiesta di un periodo di aspettativa da parte del lavoratore, che come detto, a seconda delle circostanze, può essere retribuita o non retribuita.

Aspettativa retribuita

L’aspettativa retribuita è prevista dalla legge e consente al lavoratore di assentarsi dal lavoro, per un determinato periodo di tempo, senza perdere il posto di lavoro e conservando la normale retribuzione spettante.

I casi per cui è possibile richiederla sono:
assistenza di familiari con handicap, previsione disciplinata dalla Legge n. 388/2000 e dal D.Lgs. n. 151/2001, secondo cui è possibile per il lavoratore fare richiesta di un periodo di congedo straordinario (aspettativa retribuita), in occasione di particolari necessità di assistenza di un familiare affetto da handicap grave. Il congedo può avere una durata massima di due anni e la gravità dell’handicap deve essere accertato ai sensi della Legge n. 104/92, in questo caso la domanda va inoltrata direttamente all’INPS, poiché è l’Istituto previdenziale stesso che si fa carico del costo della retribuzione;
aspettativa retribuita per volontariato, nei casi in cui si presti servizio presso una delle associazioni iscritte nella lista dell’Agenzia di protezione civile. In questi casi il congedo può avere una durata di 30 giorni consecutivi nell’anno o 90 giorni frazionati, o, nei casi di attività di formazione, fino a 10 giorni continuativi e 30 giorni nell’arco dell’anno per esigenze di emergenza nazionale. In questo caso la domanda va fatta al datore di lavoro, con richiesta da parte della protezione civile e la retribuzione è anticipata dal datore di lavoro, ma verrà rimborsata dall’associazione;
congedo per Dottorato di ricerca, nei casi in cui il lavoratore venga ammesso ad un dottorato di ricerca. In questi casi la domanda va fatta al datore di lavoro, che corrisponderà la normale retribuzione solo nei casi in cui il dottorato non preveda alcun rimborso. In questi casi la durata massima è coincidente con il periodo di dottorato a cui il lavoratore ha accesso.

Aspettativa non retribuita

La Legge 53/2000 indica i motivi per i quali è possibile richiede un periodo di aspettativa non retribuita, garantendosi il diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma senza ottenere la retribuzione per tutto il periodo del congedo.

I casi per cui il lavoratore può fare richiesta, direttamente al proprio datore di lavoro, sono:
motivazioni personali, se disciplinata dal contratto collettivo e può avere una durata massima di dodici mesi;
gravi motivi familiari, per cui è consentito richiedere un periodo di aspettativa di una durata massima di due anni, salvo diversa previsione dei contratti collettivi;
attività formative, a valere per i dipendenti con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso datore di lavoro e può avere una durata massima di 11 mesi, allo scopo di consentire la conclusione del percorso di studi obbligatorio o conseguire un diploma, una laurea o un alto titolo universitario, o semplicemente seguire un percorso formativo;
svolgimento di cariche elettive, nel caso in cui i lavoratori siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali o che siano comunque chiamati a svolgere altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato. 

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro non ha l’obbligo di concedere l’aspettativa, sebbene non retribuita, ma in caso di rifiuto dovrà poter dimostrarne l’impossibilità a conciliare la richiesta del lavoratore con le esigenze organizzative o produttive dell’azienda.

ATTENZIONE! – In mancanza di previsioni in tal senso, l’azienda è tenuta a pronunciarsi sulla domanda di congedo entro i 10 giorni successivi. L’eventuale diniego deve essere motivato e, su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata dall’azienda entro i successivi 20 giorni.

Modulo di richiesta di Aspettativa non retribuita

Modulo richiesta aspettativa non retribuita
Spett.le Azienda  
Oggetto: richiesta aspettativa non retribuita.  
Il sottoscritto _____________ nato a ________ residente a __________ in via __________ n. _____, assunto alle Vostre dipendente a decorrere dal ___________ con inquadramento _____________.
CHIEDE
alla Spettabile Società in intestazione indicata, di poter fruire di un periodo di aspettativa nel periodo dal _______ al __________,
la richiesta di aspettativa deriva dalla seguente motivazione:
per motivi personali;
per gravi motivi familiari;
per svolgere il percorso formativo di cui al programma allegato;
per esigenze di cariche elettive;
altro (specificare la motivazione)   ____________________________________________.  
Il richiedente dichiara:
A)di non avere già fruito di ulteriori peridi di aspettativa;
B)di aver fruito di un precedente periodo di aspettativa, della durata di _______________ (indicare il numero di mesi), nel periodo ______________.  
Data ________________   Firma _______________